Cassazione Civile, Ordinanza n. 36708/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento deducendo di non aver mai ricevuto la notifica, di esserne venuta a conoscenza solo occasionalmente e di voler far valere la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione e la prescrizione del credito. In cassazione ha censurato la sentenza della CTR che aveva ritenuto provata la notifica via PEC, denunciando, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla notificazione telematica e sull’attestazione di conformità, per avere la controparte prodotto soltanto copie analogiche della cartella, della ricevuta di accettazione e di consegna prive di attestazione di conformità e comunque disconosciute; con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla notifica via PEC sostenendo che la relata risultava lasciata in bianco. L’agente della riscossione ha resistito e, con memoria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso alla luce della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto dirimente la sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, che ha precisato l’ambito di diretta impugnazione del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata solo nei casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio collegato a partecipazione a gare pubbliche, verifiche ex art. 48-bis o perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione. Poiché la società ricorrente non aveva neppure allegato uno dei pregiudizi richiesti, il ricorso è stato reputato privo di interesse attuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza del mutato quadro giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulla decisione di merito; non è stata accolta la doglianza.
art. 100 c.p.c.
l’assenza di allegazione e prova del pregiudizio richiesto determina carenza di interesse ad agire e quindi inammissibilità del ricorso.
art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/1994
invocato per contestare la validità/prova della notifica telematica mediante copie analogiche prive di attestazione di conformità.
art. 23, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005
richiamato in tema di efficacia probatoria delle copie analogiche di documenti informatici e attestazione di conformità.
art. 3-bis L. n. 53/1994
richiamato in relazione alla disciplina della notificazione via PEC.
art. 12 d.P.R. n. 602/1973
come novellato, prevede che l’estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in presenza di specifici pregiudizi.
d.l. n. 146/2021
ha introdotto, in sede di conversione, la modifica dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973.
L. n. 215/2021
legge di conversione che ha inserito la norma sul comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
indicato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio rilevante per l’impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio che legittima l’impugnazione diretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’impugnazione di un ruolo o di una cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata è ammissibile solo se il debitore allega e dimostra uno specifico pregiudizio attuale tra quelli tipizzati dalla legge; in difetto, manca l’interesse ad agire.
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela diretta contro ruolo e cartella segue un regime eccezionale e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti.
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenienza di un arresto nomofilattico delle Sezioni Unite che incida sulla proponibilità dell’azione può giustificare la compensazione delle spese.
- Quando la censura investe la validità della notificazione telematica, la parte che contesta deve confrontarsi con la prova documentale prodotta e con le regole sulle copie analogiche dei documenti informatici, ma resta decisivo, ai fini dell’ammissibilità, il possesso di un interesse attuale e concreto alla domanda.
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