Cassazione Civile, Ordinanza n. 36710/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di revocazione promosso dall'Agenzia delle Entrate contro una sentenza della CTR del Lazio resa quale giudice del rinvio in una lite tra un contribuente e l'agente della riscossione. La CTR aveva dichiarato inammissibile la revocazione perché l'Agenzia delle Entrate non era stata parte del procedimento nei precedenti gradi e nel giudizio di legittimità; tuttavia, nonostante l'inammissibilità, aveva compensato le spese processuali richiamando la particolarità del procedimento, segnato dal fatto che l'Agenzia si era costituita solo in sede di rinvio. Il contribuente ha impugnato tale statuizione davanti alla Cassazione deducendo la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la compensazione delle spese non fosse consentita in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione integri una forma di soccombenza e non possa, di per sé, costituire grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese. Ha inoltre giudicato incongrua la motivazione della CTR, perché faceva leva su una circostanza inerente alla stessa parte soccombente e causalmente connessa alla declaratoria di inammissibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di revocazione e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la mera inammissibilità del ricorso configura soccombenza e non giustifica la compensazione.
Richiamato come parametro interpretativo per escludere che la pronuncia di inammissibilità costituisca, di per sé, un grave ed eccezionale motivo di compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la declaratoria di inammissibilità di un ricorso o di un'impugnazione comporta soccombenza della parte che lo ha proposto.
- La compensazione delle spese non può essere motivata facendo leva su una circostanza che è essa stessa causa dell'inammissibilità o comunque inerente alla parte soccombente, perché tale motivazione è incongrua rispetto al requisito delle gravi ed eccezionali ragioni.
- In materia tributaria la deroga al principio di soccombenza nella liquidazione delle spese richiede una motivazione rigorosa e specifica, non essendo sufficiente un richiamo generico alla particolarità del procedimento.
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