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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18413/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta di registro 2013, sanzioni e interessi per un importo complessivo di euro 833,48. Il giudice tributario di primo grado aveva rigettato il ricorso, e la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello, ritenendo tardiva l'impugnazione perché proposta oltre sessanta giorni dalla notifica di un sollecito di pagamento prodromico alla cartella e reputando rituale la notifica della cartella stessa. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero preso a riferimento, per il termine di impugnazione, la data di conoscenza del sollecito anziché quella della cartella impugnata; 2) violazione degli artt. 21 e 29 del d.lgs. 546/1992, lamentando che il termine dovesse decorrere dalla notifica della cartella; 3) violazione di norme in tema di prova della notificazione e di pubblica fede della relata, contestando l'attendibilità della dicitura dell'ufficiale della riscossione "da info sul posto è sconosciuto"; 4) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo la nullità insanabile della notificazione eseguita dall'agente della riscossione sia nell'ipotesi di irreperibilità assoluta sia in quella di irreperibilità relativa.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, nelle more del giudizio, è intervenuta la legge n. 197/2022 che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari residui fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo indicato. Poiché la pretesa oggetto del giudizio rientrava nell'ambito applicativo della norma sopravvenuta, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per cassazione per dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che la sentenza di merito avrebbe pronunciato sulla base di un fatto diverso da quello dedotto, individuando erroneamente il dies a quo della tempestività dell'impugnazione.

  • artt. 21 e 29 d.lgs. 546/1992

    richiamati per contestare la declaratoria di tardività del ricorso e sostenere che il termine dovesse essere calcolato dalla notifica della cartella di pagamento.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare la fede privilegiata attribuita alla relata di notifica.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione probatoria della documentazione relativa alla notifica.

  • art. 2714 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di efficacia probatoria delle copie e degli atti relativi alla notificazione.

  • art. 221 c.p.c. e segg.

    richiamati nel terzo motivo in relazione alla contestazione della prova documentale e della querela di falso.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    richiamato nel quarto motivo come disciplina della notificazione in ipotesi di irreperibilità assoluta.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973

    richiamato nel quarto motivo come possibile base normativa della notificazione e della dedotta nullità.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per la disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa.

  • legge n. 197/2022, art. 1, commi 222 e seguenti

    "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015..."

    norma sopravvenuta che produce l'annullamento automatico dei debiti tributari rientranti nei limiti di importo e temporali indicati, determinando la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se, nelle more del giudizio, interviene una disposizione di legge che annulla automaticamente il debito tributario oggetto della controversia, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessata materia del contendere senza esame dei motivi di ricorso.
  • L'annullamento automatico previsto da una disciplina sopravvenuta sulla riscossione opera di diritto quando il carico affidato all'agente della riscossione rientra nei limiti di importo e di periodo fissati dalla legge.
  • Quando viene meno la pretesa tributaria per effetto di un intervento legislativo sopravvenuto, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per annullamento del debito, restano assorbite le doglianze relative alla tempestività dell'impugnazione e alla validità della notifica della cartella.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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