Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un'azione di rivendica immobiliare. Due soggetti hanno convenuto in giudizio una terza persona chiedendo l'accertamento del loro diritto di proprietà su due fondi contigui e la condanna al rilascio della porzione asseritamente occupata da un fabbricato. La convenuta ha resistito sostenendo di essere proprietaria del fabbricato e del terreno circostante in forza di un proprio atto di acquisto e, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare l'acquisto per usucapione ordinaria e, subordinatamente, ventennale. Il Tribunale ha accolto la rivendica e respinto l'usucapione; la Corte d'appello ha confermato, rilevando che i titoli delle attrici e dei loro danti causa conducevano ai beni rivendicati e che il bene acquistato dalla convenuta non coincideva con il sedime del fabbricato. Con il ricorso per cassazione la convenuta ha denunciato: 1) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel modo di trattare la prova nella rivendica, non aveva considerato i suoi titoli di acquisto e non aveva valutato che la catena dei trasferimenti da lei invocata riguardava il bene effettivamente occupato; 2) violazione degli artt. 1146, comma 2, 1158 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che fosse stata negata l'accessione del possesso e che non fosse stato correttamente valorizzato il proprio atto di acquisto, oltre alle prove testimoniali sulla continuità del possesso utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sull'ordine di esame tra usucapione e rivendica, perché la Corte d'appello aveva solo seguito una logica decisionale e la ricorrente non aveva indicato uno specifico errore di diritto. Ha poi dichiarato inammissibile, quanto all'omesso esame di fatti decisivi, la doglianza sulla rivendica perché in realtà mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio; inoltre ha osservato che i mappali rivendicati erano i nn. 187 e 188, non il n. 185 richiamato dalla ricorrente, e che la sentenza impugnata aveva già accertato la validità della catena dei titoli in capo alle attrici fino a un dante causa non contestato. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che, anche a voler discutere dell'accessione del possesso, restava insuperabile l'accertamento di merito sulla mancata prova del tempo necessario per l'usucapione del fabbricato; anche qui la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nell'azione di rivendica il proprietario deve provare il proprio diritto, ma il rigore probatorio può attenuarsi se il convenuto non contesta specificamente l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella rivendica e nella prova dell'usucapione; la Corte esclude che la parte ricorrente possa ottenere in cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio
l'accessione del possesso può essere invocata solo se rilevante rispetto ai presupposti dell'usucapione e comunque non supera il difetto di prova del decorso del tempo necessario
richiamato per l'usucapione ventennale, ma la Corte conferma l'inammissibilità della censura perché manca la prova del possesso utile per il tempo richiesto
non consente di trasformare in cassazione una critica alla ricostruzione dei fatti in una mera denuncia di violazione di legge
il vizio è deducibile solo indicando un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato, non già sollecitando una diversa lettura delle prove
ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
per effetto del rigetto, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione, l'attore deve dimostrare la propria proprietà attraverso una catena di titoli idonei fino a un dante causa comune o comunque sino a un titolo utile, ma il relativo rigore probatorio può attenuarsi se il convenuto non contesta specificamente l'appartenenza del bene a uno dei danti causa dell'attore.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie: la censura per omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di un preciso fatto storico, discusso e decisivo, effettivamente non considerato dal giudice di merito.
- La deduzione dell'accessione del possesso è irrilevante quando resti comunque insoddisfatto un presupposto autonomo e preliminare dell'usucapione, come la prova del decorso del termine ventennale.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base delle prove e delle consulenze tecniche, che il bene acquistato dal convenuto non coincide con quello effettivamente occupato, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale accertamento in modo specifico e non può limitarsi a una diversa lettura del titolo di acquisto.
- L'ordine logico con cui il giudice esamina domanda principale e domanda riconvenzionale non integra di per sé violazione di legge se non è indicato uno specifico pregiudizio processuale o un errore decisorio conseguente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18403/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18407/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18408/2023 del 28/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →