Cassazione Civile, Ordinanza n. 18403/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori compensi professionali riferiti all'anno d'imposta 2009, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, nei confronti di una notaia. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo l'atto illegittimo per più ragioni autonome: incompetenza dell'ufficio che aveva emesso l'accertamento; tardiva notificazione oltre il termine di decadenza; nullità o inesistenza dell'atto per difetto di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato; violazione del termine dilatorio di sessanta giorni; e, nel merito, carenza di motivazione e insufficienza della prova circa il mancato ribaltamento dei costi per visure e la correlazione tra spese e singole prestazioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello; 2) violazione delle norme sulla competenza dell'ufficio accertatore; 3) omesso esame della prova della tempestiva notificazione; 4) violazione della norma sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, sostenendo l'esistenza di delega al funzionario firmatario; 5) violazione dello Statuto del contribuente sul termine dilatorio, assumendo che non fosse dovuto in assenza di accesso presso la sede del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza tributaria, pur contenendo trascrizioni di passi dell'atto di appello, consentiva comunque di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e superava il minimo costituzionale. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e la ricorrente non aveva censurato la ratio relativa al rigetto nel merito della pretesa fiscale; di conseguenza, le ulteriori doglianze non avrebbero potuto comunque determinare la cassazione della decisione. La Corte ha quindi confermato la sentenza della CTR e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza dell'ufficio accertatore secondo l'assetto organizzativo dell'Agenzia delle Entrate.
art. 1, comma 360, L. n. 244 del 2007
richiamato dalla ricorrente quale base normativa della riorganizzazione interna che avrebbe attribuito alla Direzione provinciale di Bari la competenza all'accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per i motivi relativi a competenza, sottoscrizione dell'atto e termine dilatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per censurare l'omesso esame della prova della tempestiva notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare la ritenuta invalidità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, sostenendo che vi fosse delega al funzionario firmatario.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
richiamato in relazione al termine dilatorio di sessanta giorni, che la ricorrente sosteneva non applicabile in assenza di accesso presso i locali del professionista.
considerato dalla CTR in relazione alla dedotta violazione del termine dilatorio a seguito di verifica.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
base processuale delle censure di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario la sentenza non è nulla per il solo fatto di riprodurre, anche ampiamente, il contenuto di atti di parte, se dal testo emergono in modo chiaro e univoco le ragioni della decisione e il percorso logico-argomentativo del giudice.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di comprendere la ratio decidendi; è invece sufficiente se supera il minimo costituzionale, anche senza particolare originalità espositiva.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, tutte idonee a sorreggerla, il ricorrente deve impugnarle tutte: l'omessa censura di una sola ratio rende inammissibili per difetto di interesse le censure dirette alle altre.
- Le censure di legittimità che non aggrediscono la ratio decisiva effettivamente posta a fondamento della sentenza non possono condurre alla cassazione, anche se fondate nel merito su altri profili.
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