Cassazione Civile, Ordinanza n. 18407/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento per maggiori imposte dirette e IVA relative al 2008. La CTR aveva ritenuto: regolare la sottoscrizione dell'avviso in quanto i firmatari appartenevano alla carriera direttiva; inattendibile il mastrino di cassa, che presentava più saldi negativi nel corso dell'anno; legittima l'imputazione a ricavi dei versamenti su un conto corrente bancario, in assenza di prova contraria, mentre per altro conto la prova della finalizzazione aziendale dei versamenti era solo parziale. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva verificato la regolarità della delega alla sottoscrizione dell'avviso. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c. e del d.P.R. 570/1996, censurando l'uso del saldo negativo del mastrino di cassa come prova di ricavi non dichiarati, nonostante a fine anno il saldo fosse positivo. Con il terzo motivo lamentava la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ex art. 156 c.p.c., perché la CTR aveva parlato di prova parziale della finalizzazione aziendale di alcuni versamenti senza però disporre un annullamento parziale dell'avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché la questione della mancanza o illegittimità della delega alla sottoscrizione risultava proposta per la prima volta in cassazione, in violazione del principio secondo cui, nel processo tributario, le nullità dell'atto impositivo devono essere dedotte nei motivi di impugnazione dell'atto e non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito; in ogni caso, ha ritenuto che la CTR avesse fondato l'accertamento soprattutto sulle indagini bancarie e non solo sull'inattendibilità del mastrino. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e comunque infondato, osservando che la CTR non aveva desunto dalla prova parziale della finalizzazione aziendale dei versamenti anche la loro estraneità ai ricavi non dichiarati. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile perché nuova e priva di specificità
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per la violazione di legge; la Corte ha rilevato che almeno il secondo motivo mascherava una richiesta di riesame del merito
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso che il motivo fosse specifico e ammissibile
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di accertamento dei redditi e ricavi non dichiarati
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la contribuente lamentava che l'Ufficio non avesse provato i maggiori ricavi, ma la Corte ha confermato la valutazione di merito
richiamato sulle presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sulle risultanze bancarie
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne traesse specifiche conseguenze decisorie
invocato per sostenere un contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha escluso la nullità della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, le nullità dell'avviso di accertamento o le doglianze sulla legittimazione del sottoscrittore devono essere dedotte nei gradi di merito con specifici motivi di impugnazione; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi processuali rilevanti: la mancanza di specificità del motivo ne determina l'inammissibilità.
- Sotto la veste della violazione di legge non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Quando l'accertamento fiscale è fondato su plurimi elementi, come indagini bancarie e inattendibilità della contabilità di cassa, la censura diretta a isolare un solo indizio non scalfisce la ratio decidendi se non contrasta l'impianto complessivo della motivazione.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità solo se è insanabile e incide effettivamente sulla decisione; non sussiste quando la motivazione non implica l'effetto dispositivo che la parte pretende di desumere.
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