Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società importatrice un avviso di accertamento doganale con recupero a posteriori di dazi su alcune dichiarazioni di importazione di ruote in lega. La ripresa si fondava sul disconoscimento dell'origine malese della merce, ritenuta invece cinese sulla base di attività OLAF e della documentazione doganale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo: insufficiente la motivazione dell'avviso per mancata allegazione del Final Report OLAF e di altri documenti; inammissibile la produzione in appello del Final Report; priva di piena efficacia probatoria l'inchiesta OLAF, qualificata come mera fonte indiziaria; sussistente, infine, l'esimente di cui all'art. 220, par. 2, lett. b, CDC per legittimo affidamento e buona fede dell'importatore. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 sulla motivazione per relationem; violazione delle norme processuali e doganali sulla produzione in appello dei documenti; violazione delle norme sulla prova e sul valore delle risultanze OLAF; violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b, CDC quanto alla sussistenza dell'esimente e all'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'avviso era sufficientemente motivato per relationem, poiché il processo verbale di revisione era stato notificato alla contribuente e ne riproduceva il contenuto essenziale, mentre il Final Report OLAF non costituiva requisito di validità della motivazione. Ha accolto anche il secondo e il terzo motivo, precisando che nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello e che il Final Report OLAF, così come le informative interlocutorie, ha piena rilevanza probatoria secondo la disciplina unionale, spettando al contribuente fornire prova contraria. Ha accolto pure il quarto motivo, osservando che l'esimente dell'art. 220, par. 2, lett. b, CDC presuppone cumulativamente il verificarsi di specifici requisiti, tra cui un errore imputabile a un comportamento attivo delle autorità competenti e la prova, a carico dell'importatore, della propria buona fede e della diligenza professionale richiesta; non basta la sola buona fede. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati in motivazione solo se non già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente e se il loro contenuto non sia già riprodotto nell'atto noto; la motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è integralmente conosciuto e il richiamo consente l'esercizio del diritto di difesa.
art. 3, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
La finalità dell'allegazione è integrativa delle ragioni poste a fondamento dell'atto amministrativo.
art. 11, comma 5-bis, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
L'avviso doganale fondato su atti OLAF è legittimamente motivato se riporta nei tratti essenziali il contenuto degli atti presupposti richiamati per relationem, anche se non allegati.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti anche in appello.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con la disciplina tributaria, ma la Corte valorizza la specialità del processo tributario in tema di nuove produzioni documentali in appello.
art. 2697 c.c.
L'onere di dimostrare i presupposti dell'esimente doganale grava sull'importatore che intenda avvalersene.
art. 2699 c.c.
Richiamato per il valore probatorio degli atti e delle risultanze documentali.
art. 2700 c.c.
Richiamato per il valore probatorio degli atti formati da pubblici ufficiali; la Corte riconduce le risultanze OLAF alla loro disciplina probatoria unionale e interna.
art. 12 Reg. CEE n. 515/1997
Richiamato in relazione al valore istruttorio delle informazioni e indagini doganali in ambito unionale.
art. 34 Reg. CEE n. 515/1997
Richiamato in relazione all'attività di cooperazione e alle indagini doganali.
art. 9 Reg. CEE n. 1073/1999
La relazione finale OLAF ha piena rilevanza probatoria ed è equiparata alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori nazionali; il suo contenuto può essere contestato dal contribuente con prova contraria.
art. 220, par. 2, lett. b, Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
L'esenzione dal recupero a posteriori dei dazi richiede cumulativamente errore delle autorità competenti, non ragionevole rilevabilità dell'errore da parte del debitore di buona fede e rispetto delle prescrizioni doganali; la sola buona fede non basta.
art. 1176, comma 2, c.c.
L'importatore professionale deve osservare la diligenza qualificata propria dell'attività esercitata nel verificare le condizioni per il trattamento preferenziale.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è valida quando l'atto richiamato sia conosciuto o agevolmente conoscibile dal destinatario e il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto impositivo, così da consentire pienamente la difesa.
- Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è consentita; la preclusione non opera in modo assoluto come nel rito civile ordinario.
- Le risultanze delle indagini OLAF, inclusa la relazione finale, hanno pieno valore probatorio secondo la disciplina unionale; se il contribuente le contesta, deve fornire prova contraria idonea.
- In materia doganale, l'esimente del legittimo affidamento ex art. 220, par. 2, lett. b, CDC richiede la prova cumulativa di tutti i presupposti normativi: errore dell'autorità competente, non rilevabilità dell'errore da parte di un debitore di buona fede e rispetto delle formalità doganali.
- La buona fede dell'importatore non è sufficiente di per sé a impedire il recupero a posteriori dei dazi, occorrendo anche la prova di una diligenza professionale qualificata e dell'assenza di un errore attivo imputabile alle autorità doganali dello Stato di esportazione.
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