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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta dal contribuente, di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificato il 21 ottobre 2010. I giudici tributari di merito hanno ritenuto tardivo il ricorso introduttivo, perché la notifica all'Agenzia delle Entrate era da considerarsi avvenuta solo quando l'atto fu ricevuto dall'ufficio il 28 dicembre 2010, non potendosi attribuire rilievo alla data del 17 dicembre 2010 risultante dall'invio tramite un operatore postale privato, privo di titolo abilitativo/certificativo. Il ricorrente propone cinque motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2704 c.c., sostenendo che la data rilevante fosse quella di consegna e che dagli atti interni del concessionario del servizio postale si potesse desumere con certezza la spedizione il 17 dicembre; con i motivi successivi deduce la violazione della direttiva 2008/6/CE e dell'art. 4 d.lgs. 261/1999, affermando che la disciplina interna non potrebbe riservare a Poste Italiane la notifica di ricorsi tributari e che l'operatore privato sarebbe legittimato; con gli ultimi motivi deduce infine la violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per asseriti difetti di motivazione dell'avviso impugnato. L'Agenzia resiste con controricorso.

La decisione

La Corte dichiara l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non indica in quale fase processuale siano stati prodotti la ricevuta e gli atti interni richiamati; inoltre, quanto all'art. 2704 c.c., è inammissibile per difetto di interesse, poiché non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di poteri certificativi dell'operatore postale privato e quindi sull'impossibilità di fare affidamento su una data certa di spedizione utile a dimostrare la tempestività del ricorso. I motivi fondati sulla direttiva UE e sul d.lgs. 261/1999 sono anch'essi inammissibili perché non colgono la ratio della decisione di merito, che aveva valorizzato la data di ricezione del ricorso da parte dell'Agenzia, successiva al termine di sessanta giorni. Gli ultimi motivi, relativi ai vizi di motivazione dell'avviso di liquidazione, sono dichiarati inammissibili perché investono questioni sulle quali la CTR non si è pronunciata, essendosi fermata alla declaratoria di tardività del ricorso introduttivo. Seguono la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine di impugnazione di 60 giorni

    La tempestività del ricorso tributario va valutata rispetto alla data di ricezione/notifica rilevante ai fini processuali; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo perché ricevuto dall'Ufficio oltre il termine.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Invocato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della data di spedizione/consegna, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2704 c.c.

    La Corte esclude che possa essere utilmente invocato per sovvertire la ratio della decisione, che si fonda sull'assenza di poteri certificativi dell'operatore postale privato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a base del motivo e la sede processuale in cui essi risultano prodotti; la mancanza determina inammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in correlazione con l'art. 366, n. 6, c.p.c. quale requisito di procedibilità della produzione documentale in cassazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • direttiva 2008/6/CE

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della disciplina interna, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché non pertinenti alla ratio della decisione di merito.

  • art. 4 d.lgs. 261/1999

    Richiamato dal ricorrente per contestare la riserva a Poste Italiane di taluni servizi di notificazione; la Corte non entra nel merito perché il motivo non coglie la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 7 l. 212/2000

    Invocato per asseriti vizi di motivazione dell'atto impositivo; il motivo è inammissibile perché relativo a questioni non esaminate dalla CTR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non è autosufficiente, cioè se non indica puntualmente quali documenti siano stati prodotti e in quale sede processuale siano reperibili.
  • La censura è inammissibile per difetto di interesse quando non attacca la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
  • La notificazione o spedizione di un atto processuale tramite operatore postale privo di titolo abilitativo non consente di attribuire efficacia certificativa alla data indicata dall'operatore ai fini della tempestività dell'impugnazione.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non esaminate dal giudice di merito se il motivo non si confronta con il contenuto effettivo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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