Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un’istanza di rimborso TARSU presentata da una società per gli anni 2000-2005 dopo l’annullamento, in altro contenzioso, delle delibere tariffarie comunali relative a tali annualità. Il Comune aveva negato il rimborso; la società aveva impugnato il diniego e la CTR aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabili, per calcolare il rimborso, le tariffe oggetto di una transazione intervenuta tra le parti e non la tariffa TARSU vigente nel 1999. Il Comune ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione del giudicato esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché la precedente sentenza passata in giudicato aveva già stabilito che per le annualità 2000-2005 doveva applicarsi la tariffa TARSU vigente nel 1999; 2) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato il mancato rispetto del giudicato. La società resiste e propone ricorso incidentale condizionato per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non si fosse pronunciata correttamente sulla domanda relativa all’importo ECA incluso nel diniego di rimborso. La Suprema Corte ritiene fondato il primo motivo del ricorso principale, escludendo il vizio motivazionale, e rileva che la CTR ha erroneamente disatteso il giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 40/2012, che aveva già accertato l’applicabilità della tariffa TARSU vigente nel 1999 al rapporto inter partes per le istanze di rimborso relative agli anni 2000-2005. Il ricorso incidentale resta assorbito.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale del Comune, respinge il secondo motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale della società, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione deriva dalla violazione del giudicato esterno: la CTR non poteva riesaminare in senso difforme la questione già definita con sentenza passata in giudicato, relativa alla tariffa TARSU applicabile alle annualità 2000-2005.
Norme richiamate
Il giudicato copre il punto già accertato nella precedente sentenza tra le stesse parti, precludendo un diverso esame della medesima questione nel successivo giudizio sullo stesso rapporto.
La formazione del giudicato impedisce la reiterazione del riesame della questione già definita con sentenza definitiva.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal Comune con riferimento al giudicato esterno.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È il parametro del motivo relativo al dedotto vizio di motivazione omessa o apparente della sentenza impugnata.
È richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune ad entrambi i giudizi impedisce al giudice del successivo processo di riesaminare quel punto in modo difforme, quando l’accertamento precedente costituisca la premessa logica indispensabile della decisione.
- La portata del giudicato va desunta dal dispositivo della sentenza e, se necessario, dalla motivazione che lo sorregge; se la questione è già stata specificamente decisa in relazione al medesimo rapporto, essa non può essere nuovamente rimessa in discussione.
- Il vizio di motivazione omessa o apparente sussiste solo quando il giudice di merito non indichi gli elementi posti a base del convincimento, o li indichi in modo tale da rendere impossibile il controllo logico-giuridico della decisione; non ricorre se la ratio decidendi è comunque sufficientemente intelligibile.
- Quando un motivo di ricorso principale viene accolto e impone un nuovo esame della fattispecie da parte del giudice di rinvio, le censure incidentali strettamente dipendenti dalla soluzione della questione principale restano assorbite.
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