Cassazione Civile, Ordinanza n. 26915/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta dal gestore contro la Regione Lazio, e ha assorbito il terzo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore del servizio)
La controversia
Alcuni utenti del servizio idrico avevano agito chiedendo la riduzione del corrispettivo per l'acqua fornita, il risarcimento dei danni per la non potabilità dell'acqua erogata a causa dell'eccessiva concentrazione di arsenico e la restituzione di parte dei canoni versati. In primo grado il gestore era stato condannato al risarcimento e aveva ottenuto manleva dalla Regione Lazio; in appello la Regione aveva contestato la giurisdizione del giudice ordinario e la propria legittimazione passiva, mentre gli utenti avevano insistito sulla natura contrattuale della pretesa e avevano proposto appello incidentale anche per danno da perdita di chance, riduzione estimatoria ex art. 1492 c.c. e restituzione del 50% dei canoni. Il gestore, ricorrendo per cassazione, ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale, perché la vicenda coinvolgerebbe anche l'omessa adozione di provvedimenti amministrativi sulla tariffa; 2) violazione delle norme ambientali e del T.U. ambiente, sostenendo che la domanda di manleva verso la Regione fosse riconducibile al rapporto civilistico tra gestore ed ente e quindi devoluta al giudice ordinario; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo al ruolo della Regione nella vicenda.
Norme richiamate
è stato utilizzato come base dei motivi di ricorso per cassazione: difetto di giurisdizione, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
richiamato dagli utenti e dalla ricorrente quale norma sull'inadempimento contrattuale del gestore del servizio idrico.
richiamato dagli utenti quale criterio di risarcibilità del danno da inadempimento.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno.
art. 113, secondo comma, c.p.c.
richiamato dagli utenti a sostegno della domanda risarcitoria e del criterio applicabile dal giudice.
richiamato dagli utenti per la domanda estimatoria di riduzione del prezzo/corrispettivo.
art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83
richiamata come parametro sovranazionale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31
indicata come attuazione interna della direttiva sulla qualità delle acque e come norma che attiene all'obbligo di garantire acqua potabile.
artt. 141 e ss. d.lgs. 152/2006
richiamati nel motivo di ricorso sulla disciplina del servizio idrico integrato e dei relativi obblighi.
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. 31/2001
richiamati nel motivo di ricorso quale disciplina della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
richiamata nel motivo di ricorso come ulteriore fonte relativa alla gestione dell'emergenza arsenico/potabilità.
richiamato dal giudice d'appello per fondare il difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva, poi censurato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato con il comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La domanda dell'utente del servizio idrico per acqua non potabile, ove formulata come pretesa risarcitoria e/o di riduzione del corrispettivo nei confronti del gestore, resta nell'ambito del rapporto di utenza e integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- L'attività di programmazione o organizzazione del servizio pubblico da parte della pubblica amministrazione costituisce, di regola, il presupposto del dedotto inadempimento del gestore, ma non sposta automaticamente la controversia nella giurisdizione amministrativa quando la domanda sia rivolta contro il gestore in funzione del rapporto contrattuale individuale.
- La domanda di garanzia o manleva proposta dal gestore nei confronti dell'ente pubblico, quando sia accessoria e riflessa rispetto alla domanda principale risarcitoria fondata sul rapporto di utenza, segue la giurisdizione della domanda principale e non può essere attratta alla giurisdizione amministrativa per il solo fatto di coinvolgere condotte della pubblica amministrazione.
- Per distinguere tra giurisdizione ordinaria e amministrativa occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi effettiva: se la censura riguarda il mancato adempimento degli obblighi del gestore verso l'utente, la controversia è civilistica; se invece è direttamente impugnato l'esercizio del potere autoritativo, può venire in rilievo la giurisdizione amministrativa.
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