Cassazione Civile, Ordinanza n. 26867/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di responsabilità promossa dalla banca in amministrazione straordinaria contro vari componenti degli organi amministrativi e di controllo, ritenuti responsabili di mala gestio per avere consentito operazioni di concessione del credito e altre irregolarità gestionali che avrebbero inciso negativamente sul patrimonio dell’ente. In primo grado il tribunale ha accolto in parte la domanda e condannato solidalmente i convenuti al risarcimento, con diversa misura per uno di essi. In appello alcuni convenuti hanno contestato: la legittimazione del commissario straordinario a proporre l’azione, sostenendo che non fosse provata una valida proroga dell’amministrazione straordinaria; la ritualità della prova documentale della proroga; la competenza dell’organo che avrebbe disposto la proroga; l’effetto della fusione per incorporazione della banca, che secondo loro avrebbe richiesto una nuova autorizzazione della Banca d’Italia per proseguire il giudizio; il nesso causale tra le condotte contestate e il danno, nonché la quantificazione del pregiudizio, lamentando che non si fosse considerato l’esito delle azioni di recupero verso i debitori e l’asserita lentezza del commissario. Un ricorrente ha inoltre dedotto l’errore materiale nell’indicazione della data di nascita nell’atto di appello, sostenendo che fosse comunque identificabile come parte appellante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha affermato che le doglianze sulla prova della proroga dell’amministrazione straordinaria e sulla ritualità dell’acquisizione documentale miravano in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha poi ritenuto infondate le censure sulla legittimazione processuale del commissario, richiamando il principio per cui l’apertura della procedura concorsuale e la nomina degli organi, quando formalmente idonee e non rimosse, costituiscono un fatto giuridico sufficiente a radicare la legittimazione processuale. È stato inoltre escluso che la sola approvazione del progetto di fusione per incorporazione fosse sufficiente a far cessare la legittimazione del commissario o a richiedere una nuova autorizzazione della Banca d’Italia per la prosecuzione dell’azione di responsabilità, poiché la disciplina speciale bancaria consente agli organi subentranti di proseguire le azioni già iniziate, limitandosi a dover riferire all’autorità di vigilanza. In merito al danno, la Corte ha confermato che gli amministratori di banca che concedano credito in violazione dei criteri di diligenza rispondono del danno attuale subito dalla banca, senza attendere l’esito infruttuoso delle azioni di recupero verso i debitori; ha poi rilevato che la Corte territoriale aveva già considerato, nella quantificazione, anche gli elementi emersi dalla consulenza tecnica, inclusa l’incidenza di eventuali iniziative poco sollecite del commissario. Infine, è stata respinta la censura relativa all’errore di intestazione dell’appello, ritenendo che nel caso concreto l’identificazione della parte appellante rimanesse incerta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
richiamato in tema di onere della prova sulla proroga dell'amministrazione straordinaria e sulla legittimazione ad agire
evocato insieme alle norme sulla prova documentale
evocato in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico
evocato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e degli atti ricognitivi
richiamato per sostenere che il richiamo contenuto nel provvedimento di proroga avesse mero valore ricognitivo
evocato con riferimento alle presunzioni semplici nella valutazione probatoria
richiamato tra le norme sulla valutazione e acquisizione della prova
richiamato tra le norme sulla valutazione e acquisizione della prova
richiamato in tema di verificazione/disconoscimento del documento
richiamato in tema di verificazione/disconoscimento del documento
interpretato nel senso che la disciplina speciale bancaria consente la prosecuzione delle azioni di responsabilità iniziate dai commissari e non richiede una nuova autorizzazione della Banca d'Italia, ma solo l'obbligo di riferire all'autorità
richiamato nel primo motivo ma non decisivo ai fini dell'esito
richiamato per contestare le modalità di produzione del documento
richiamato per contestare le modalità di produzione del documento
richiamato insieme all'art. 72 TUB sulla procedura di amministrazione straordinaria bancaria
art. 25 Statuto Banca d'Italia
richiamato per sostenere il difetto di competenza del direttore di filiale
art. 37 Statuto Banca d'Italia
richiamato per sostenere il difetto di competenza del direttore di filiale
"L'atto di fusione per incorporazione deve essere depositato per l'iscrizione..."
la fusione produce effetti solo con il deposito e l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, sicché la sola delibera di approvazione del progetto di fusione non basta
la fusione ha effetto con l'ultima delle iscrizioni, salvo patto contrario
richiamato nella censura sul nesso causale e sul danno
richiamato nella censura sulla liquidazione del danno
richiamato nella censura sulla liquidazione del danno
richiamato per la liquidazione equitativa del danno
richiamato in tema di responsabilità degli amministratori
richiamato in tema di responsabilità verso i creditori/sociale patrimoniale
richiamato in tema di responsabilità degli amministratori
richiamato nel motivo sull'errore di intestazione dell'appello
richiamato nel motivo sull'errore di intestazione dell'appello
richiamato nel motivo sull'errore di intestazione dell'appello
richiamato per le memorie depositate in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio; la rivalutazione dei fatti è riservata al giudice di merito, salvo il controllo sul minimo costituzionale della motivazione.
- Nelle procedure concorsuali bancarie, l'apertura della procedura e la nomina degli organi, se fondate su un provvedimento formalmente idoneo e non rimosso, costituiscono un fatto giuridico sufficiente a radicare la legittimazione processuale del commissario rispetto ai rapporti giuridici della procedura.
- La sola deduzione di invalidità intrinseca delle proroghe della procedura non elide la legittimazione processuale finché gli atti non siano stati annullati, dichiarati nulli o giuridicamente inesistenti con decisione passata in giudicato.
- In tema di amministrazione straordinaria bancaria, la fusione per incorporazione non preclude la prosecuzione dell'azione di responsabilità già iniziata dai commissari; la disciplina speciale consente la prosecuzione da parte degli organi subentrati, con il solo obbligo di riferire alla Banca d'Italia.
- Gli amministratori di un istituto di credito che concedano finanziamenti in violazione dei criteri di ordinaria diligenza rispondono del danno attuale al patrimonio della banca, valutabile anche prima dell'esito delle azioni di recupero verso i debitori.
- La quantificazione del danno può essere effettuata in via equitativa quando la Corte di merito indichi un percorso argomentativo coerente e tenga conto delle risultanze peritali, comprese eventuali incidenze derivanti da condotte successive del commissario o della procedura.
- L'errore nell'intestazione di un atto di impugnazione è irrilevante solo se, dal contenuto complessivo dell'atto, la parte appellante risulti agevolmente e univocamente identificabile; in presenza di incertezze residue la censura non può essere accolta.
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