Cassazione Civile, Ordinanza n. 26866/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico del 1987 per la progettazione e realizzazione di opere ferroviarie e impianti connessi al collegamento verso il nuovo bacino portuale di Genova Voltri. Nel corso dell'esecuzione furono stipulati atti integrativi e modificativi, tra cui un quinto atto modificativo relativo a impianti di sicurezza delle gallerie. L'appaltatore domandò, tra l'altro, il risarcimento dei maggiori oneri derivanti dal ritardo della committente nel collaudo finale dell'opera, indicato in più migliaia di giorni, oltre ad altre somme per lavorazioni extracontratto e per una penale trattenuta. La committente resistette e propose anche domanda riconvenzionale per somme corrisposte per impianti non ultimati a regola d'arte. In primo grado il tribunale riconobbe solo alcune somme all'appaltatore e respinse la riconvenzionale; in appello furono rigettati sia l'appello principale dell'appaltatore, poi fallito, sia quello incidentale della committente. Con il ricorso per cassazione il fallimento articolò tre motivi: 1) violazione di norme su buona fede, correttezza, mora del creditore e collaudo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità della committente per il ritardo nel collaudo finale, nonostante la c.t.u. avesse imputato a quest'ultima un ritardo di 743 giorni nel periodo successivo all'esito positivo delle prove sull'impianto antincendio; 2) omesso esame del verbale di visita n. 19 della commissione di collaudo, ritenuto decisivo per provare la mancata collaborazione e la violazione di buona fede da parte della committente; 3) violazione della disciplina sulle riserve negli appalti pubblici, sostenendo che la riserva n. 3, iscritta in calce alla situazione finale lavori, fosse tempestiva perché formulata mentre il collaudo era ancora in corso e perché, secondo la giurisprudenza, l'appaltatore non avrebbe dovuto previamente mettere in mora la stazione appaltante né attivare il procedimento di cui all'art. 1183 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, affermando che la Corte d'appello si era correttamente attenuta alla disciplina sulle riserve negli appalti pubblici: l'appaltatore deve iscrivere tempestivamente la riserva al momento dell'insorgenza e percezione del fatto dannoso e, per i fatti a danno continuativo, appena il pregiudizio sia percepibile con l'ordinaria diligenza; nel caso concreto la riserva era tardiva perché il preteso danno da ritardo nel collaudo era già percepibile molto prima della sua iscrizione. Ha inoltre escluso il vizio logico denunciato sul periodo di 743 giorni, rilevando che il ritardo del collaudo finale non era in rapporto con il solo impianto antincendio già verificato positivamente e che la committente, riscontrati gravi vizi in altri impianti, poteva legittimamente non procedere al completamento del collaudo dell'intera opera. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per difetto di specificità, non essendo stato riportato il contenuto del verbale di visita richiamato. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la censura sulla pretesa inerzia o inadempimento della committente nel collaudo.
richiamato dal ricorrente in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
richiamato dal ricorrente in tema di buona fede contrattuale.
richiamato dal ricorrente per contestare la gestione del ritardo nel collaudo e i relativi effetti.
richiamato dal ricorrente in tema di verifica/collaudo dell'opera appaltata.
indicato come parametro di censura per violazione di legge nei motivi primo e terzo.
invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 165 d.P.R. 21/12/1999 n. 554
richiamato dal ricorrente nella censura sulla tempestività delle riserve.
"le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore"
la Corte lo utilizza come norma cardine sulla tempestività delle riserve negli appalti pubblici e afferma che la riserva va iscritta quando il fatto dannoso è insorto e percepibile, non potendosi attendere oltre.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non necessario per far valere i diritti dell'appaltatore in caso di omissione del collaudo da parte della stazione appaltante.
art. 35 del contratto di appalto del 1987
richiamato dalla Corte di merito e valorizzato per ritenere che il collaudo parziale dovesse avvenire entro 210 giorni dall'ultimazione dei lavori relativi a ciascun lotto.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo di ricorso sulla motivazione in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto del presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici l'appaltatore che intenda far valere maggiori compensi, indennizzi o danni deve iscrivere la riserva tempestivamente nel primo atto contabile utile; la riserva è tardiva se formulata solo quando il fatto lesivo era già percepibile con l'ordinaria diligenza.
- Per i fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va apposta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del pregiudizio; la successiva precisazione del quantum non sana la tardività dell'iscrizione.
- L'onere di dimostrare la tempestività della riserva grava sull'appaltatore quando la controparte contesti il rispetto delle formalità previste dalla disciplina speciale.
- Nel collaudo di un'opera pubblica la stazione appaltante non è tenuta a proseguire o concludere il collaudo dell'intera opera se risultano gravi vizi o incompletezze in parte delle lavorazioni, potendo rifiutare la ricezione fino alla completa esecuzione a regola d'arte.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso che contesti la motivazione incontra la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c. e, comunque, deve rispettare un onere di specificità particolarmente rigoroso, indicando compiutamente il contenuto del documento o fatto decisivo invocato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26865/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26867/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26868/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26869/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26872/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26874/2023 del 20/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →