Cassazione Civile, Ordinanza n. 26865/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della rituale adesione dei controricorrenti. Ha rilevato che rinuncia e accettazione erano state formulate in atto univoco, sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti di poteri, e ha applicato l'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese. Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia traeva origine dalla domanda di pagamento di somme asseritamente spettanti al padre del ricorrente, di cui egli assumeva la qualità di erede, a titolo di legato. Il Tribunale aveva rigettato la pretesa. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione contro tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente dichiarava di aver raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale con le controparti e rinunciava al ricorso chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; i controricorrenti aderivano alla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, unita alla rituale accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione; in tale evenienza non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accompagnata dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio di legittimità è sufficiente un atto univoco di rinuncia e adesione, sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se le parti non vi abbiano diversamente regolato.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione né il merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26866/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26867/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26868/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26869/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26872/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26874/2023 del 20/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →