Cassazione Civile, Ordinanza n. 26872/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero dirette, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove documentali, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di merito favorevole al promissario acquirente e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un promissario acquirente di un immobile da costruire aveva stipulato un preliminare di vendita corredato da polizza fideiussoria a tutela delle somme versate. Dopo il fallimento della società costruttrice, il promissario acquirente aveva escusso la garanzia e ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione dell'acconto versato, pari a euro 112.000. La compagnia assicuratrice si era opposta sostenendo che la mancata stipula del definitivo non dipendesse dal fallimento della costruttrice, perché l'immobile sarebbe stato già uscito dal patrimonio della venditrice prima del fallimento, anche in forza di un accordo risolutorio sottoscritto dal promissario acquirente. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo tardiva l'eccezione relativa alla pretesa fuoriuscita del bene dal patrimonio della costruttrice e comunque irrilevante il fatto che il bene fosse stato trasferito a terzi; la corte d'appello aveva confermato, affermando sia la tardività della deduzione sia, in ogni caso, la mancanza di prova del preteso trasferimento a terzi, risultando invece dalla documentazione che l'unità immobiliare non era mai stata realizzata ed era stata soppressa dal progetto. In cassazione la compagnia deduceva: 1) violazione del d.lgs. n. 122 del 2005, art. 1, lett. c), e art. 3, sostenendo che la garanzia operi solo se la mancata esecuzione del preliminare dipende dalla situazione di crisi della costruttrice e non da una precedente alienazione del bene; 2) violazione delle norme processuali e probatorie (artt. 112, 115, 116, 163 nn. 4 e 5, 167 e 183 c.p.c.), contestando la qualificazione come tardiva della deduzione relativa alla fuoriuscita del bene dal patrimonio della venditrice e lamentando un erroneo apprezzamento delle prove documentali; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nell'asserita inesistenza del bene nel patrimonio della fallita al momento della dichiarazione di fallimento. La Corte ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e a sovvertire gli accertamenti di merito sulla mancata prova di un accordo risolutorio e sulla soppressione dell'unità immobiliare nel progetto definitivo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 122 del 2005, art. 1, lett. c)
individua le condizioni di operatività della garanzia a tutela dell'acquirente di immobile da costruire, richiamate dalla ricorrente per sostenere che la copertura operi solo in presenza della crisi del costruttore e della mancata esecuzione del preliminare per tale causa.
d.lgs. n. 122 del 2005, art. 3
richiamato come norma che disciplina la garanzia fideiussoria prevista a tutela dell'acquirente di immobile da costruire.
invocato per dedurre la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella valutazione della tardività dell'eccezione.
richiamato insieme alle norme sulla prova per contestare l'apprezzamento delle risultanze documentali.
richiamato per censurare il modo in cui i giudici di merito hanno valutato le prove documentali.
richiamato dalla ricorrente in relazione al contenuto della domanda e degli atti introduttivi.
richiamato in tema di tempestività delle difese e delle eccezioni.
richiamato in relazione alla possibilità di precisazione o modificazione delle domande e alla tempestività delle deduzioni difensive.
invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l'accertamento di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a contestare il giudizio di attendibilità, la lettura dei documenti o la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.
- Quando la decisione di merito fonda l'accoglimento o il rigetto su una specifica mancanza di prova documentale, la parte che censura tale accertamento deve confrontarsi con la ratio decidendi e non limitarsi a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Nelle controversie sulla garanzia fideiussoria a tutela dell'acquirente di immobile da costruire, la deduzione che il bene fosse già stato trasferito o comunque fuoriuscito dal patrimonio del costruttore deve essere supportata da idonea prova, non essendo sufficiente una mera allegazione difensiva.
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