Cassazione Civile, Ordinanza n. 26869/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento e del correlato atto sanzionatorio con cui l'Ufficio contestava a un esercente autotrasporto di avere compensato, tramite modello F24, un debito pregresso con un credito d'imposta relativo alla riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione. Secondo l'Amministrazione, tale credito non era mai sorto perché il contribuente non aveva presentato la dichiarazione periodica prevista dal d.P.R. n. 277 del 2000, adempimento indicato dalla disciplina come necessario ai fini del beneficio. La Commissione tributaria regionale aveva invece confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che mancasse una motivazione adeguata sul fondamento del debito e sulle ragioni del diniego della compensazione. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 277/2000, sostenendo che la CTR avesse errato nel trascurare che, in assenza della dichiarazione, il credito fiscale non si era mai maturato e che la compensazione eseguita era quindi indebita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato la disciplina sulle accise sui carburanti da autotrazione nel senso che la dichiarazione periodica prevista dall'art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 costituisce condizione formale ed essenziale per la nascita del beneficio e del relativo credito d'imposta. Poiché nel caso concreto era incontestato l'omesso adempimento dichiarativo, il credito utilizzato in compensazione non era mai sorto; ne consegue che l'atto impositivo emesso dall'Ufficio era legittimo sotto il profilo sostanziale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
"il credito derivante da tale riduzione... può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione"
Il beneficio fiscale per gli esercenti autotrasporto nasce solo al ricorrere dei presupposti previsti dalla disciplina e consente l'utilizzo del credito in compensazione.
art. 3 d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
"gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano... apposita dichiarazione"
La presentazione periodica della dichiarazione è adempimento necessario e non meramente formale, perché funzionale al controllo e alla verifica dell'esistenza del credito; la sua omissione impedisce la maturazione del beneficio.
art. 4 d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
"Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego"
La disciplina attribuisce all'Ufficio il potere di verificare la regolarità della dichiarazione e di negare il credito in difetto dei presupposti.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
È richiamato come norma che consente l'utilizzo in compensazione del credito spettante.
Richiamato in tema di interessi legali dovuti in caso di tardiva emissione del titolo di pagamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato in combinato disposto con la censura di violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di benefici fiscali subordinati a specifici adempimenti dichiarativi, la dichiarazione periodica prevista dalla legge può costituire condizione essenziale di accesso al beneficio e non un mero onere formale.
- Se l'ordinamento collega espressamente la spettanza di un credito d'imposta alla presentazione di una dichiarazione entro un termine perentorio, l'omissione dell'adempimento impedisce la nascita del credito, con conseguente illegittimità della sua compensazione.
- Quando l'atto impositivo contesta l'utilizzo di un credito mai maturato per difetto dei presupposti normativi, non è decisivo che il debito estinto in compensazione abbia natura fiscale o previdenziale: il rilievo centrale è l'inesistenza del credito impiegato.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con l'effettivo oggetto della pretesa fiscale; se la contestazione riguarda la mancata formazione del credito e non l'individuazione del debito compensato, la decisione che trascuri tale profilo incorre in errore di diritto.
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