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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26868/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine dalla gestione di un rapporto bancario intrattenuto da un correntista deceduto. Gli eredi avevano agito nei confronti dell'istituto di credito lamentando l'irregolarità di numerose operazioni eseguite sul conto del de cuius, sostenendo che la banca, quale mandataria del correntista, non avesse reso il rendiconto richiesto e avesse consentito operazioni prive di adeguata giustificazione documentale, comprese conversioni di assegni in certificati di deposito e emissioni di assegni da parte di soggetti non autorizzati. Il tribunale aveva accolto la domanda, e la corte d'appello aveva confermato, valorizzando una consulenza tecnica d'ufficio integrativa disposta anche dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. In cassazione la banca ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato nullità per ultrapetizione, sostenendo che il giudice di merito avesse deciso su una domanda non ritualmente proposta; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 263 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 119, comma 4, t.u.b., assumendo che fosse stata riconosciuta una posta di credito non domandata e che il procedimento speciale e la CTU avessero indebitamente attenuato gli oneri di allegazione e prova degli attori; con il terzo ha lamentato violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulle consulenze tecniche, sostenendo che la seconda CTU fosse stata utilizzata in modo esplorativo per supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura era oscura e, in sostanza, diretta contro la sentenza di primo grado, non essendo chiaro quale specifica statuizione della sentenza di appello fosse effettivamente censurata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità e per la medesima ragione, poiché la doglianza riproponeva, in modo non intellegibile, una contestazione rivolta alla decisione di primo grado. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur evocando una violazione di legge, in realtà mirava a ottenere una rivalutazione del materiale processuale e a contestare nel merito il carattere esplorativo della CTU. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il vizio di nullità della sentenza per ultrapetizione deve essere dedotto con una censura chiara e specifica riferita alla decisione impugnata; non è ammissibile una doglianza opaca o indirettamente rivolta alla sentenza di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede l'indicazione puntuale della statuizione eccedente o non corrispondente alla domanda o eccezione proposta.

  • art. 263 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento speciale e all'allegazione/prova, ma la Corte non entra nel merito della questione perché la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova non può essere usata per sollecitare una rivalutazione di merito del materiale istruttorio o della consulenza tecnica.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 385/1993

    Norma richiamata dalla ricorrente nel contesto della pretesa attenuazione degli oneri probatori nel rapporto bancario; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 191 c.p.c.

    Le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere invocate per contestare in cassazione, in modo generico, l'apprezzamento di merito compiuto dai giudici di merito sulla CTU.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che, per come formulate, risultino oscure, non specifiche o non riferite alla concreta ratio della sentenza impugnata.
  • La deduzione di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. esige la puntuale indicazione della domanda, della statuizione e del passaggio della decisione che si assume eccedente il thema decidendum.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti, degli atti o delle risultanze di CTU.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere valorizzata dai giudici di merito, ma la sua utilizzazione non può essere genericamente contestata in cassazione senza indicare specificamente l'errore di diritto denunciato.
  • La doglianza che investe una decisione di primo grado deve essere veicolata attraverso la corretta impugnazione dei passaggi effettivamente confermati o riformati in appello; in cassazione non è consentito proporre direttamente censure contro la sentenza del tribunale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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