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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25601/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di molteplici contratti di somministrazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie interinali e destinati allo svolgimento di mansioni di impiegato amministrativo presso un ente pubblico poi succeduto da un ente previdenziale. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dei contratti di somministrazione ma aveva respinto la domanda risarcitoria; la Corte d'appello, invece, ha condannato l'ente succeduto a corrispondere al lavoratore un'indennità risarcitoria parametrata all'art. 32 della l. n. 183/2010, valorizzando durata del rapporto e numero dei contratti. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione delle norme sulla somministrazione di lavoro e del regime del pubblico impiego privatizzato, sostenendo che il ricorso alla somministrazione fosse legittimo anche per far fronte all'attività ordinaria dell'utilizzatore e che, comunque, il risarcimento non fosse dovuto in assenza di allegazione e prova di un danno concreto; ha inoltre sostenuto che il cd. danno comunitario sarebbe riferibile solo alla reiterazione illegittima di contratti a termine e non alla somministrazione illegittima. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il motivo sia perché non censurava la ratio della decisione d'appello relativa al difetto di specifica devoluzione e di allegazione delle ragioni giustificatrici della somministrazione, sia perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità: nel pubblico impiego privatizzato la somministrazione a tempo determinato è legittima solo se risponde a esigenze temporanee ed eccezionali e non può essere usata per coprire fabbisogni ordinari e continuativi della pubblica amministrazione; in caso di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione a termine, il lavoratore ha diritto a un risarcimento parametrato all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria, salvo prova di un maggior pregiudizio. Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • artt. 20, 21 e 22 d.lgs. n. 276/2003

    La somministrazione a tempo determinato è richiamata come forma di lavoro flessibile; può essere utilizzata anche per ragioni riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, ma non per coprire esigenze ordinarie e continuative eludendo la natura temporanea del rapporto.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego privatizzato il ricorso a lavoro flessibile è consentito solo per esigenze temporanee o eccezionali; tale limite vale anche per la somministrazione di lavoro e impone di escluderne l'uso per fabbisogni ordinari.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    Costituisce il parametro generale per la liquidazione del danno derivante dall'illegittima successione di contratti di lavoro a termine/somministrazione, configurato come danno presunto con funzione sanzionatoria, salvo prova del maggior pregiudizio.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Esclude la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato nel pubblico impiego privatizzato, ma non preclude il diritto al risarcimento del danno in caso di utilizzo illegittimo di contratti flessibili.

  • art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003

    Esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato nelle ipotesi di somministrazione illegittima, residuando la tutela risarcitoria.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003

    Consente la somministrazione a tempo determinato anche per ragioni riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, ma non legittima l'uso dello strumento per esigenze lavorative permanenti.

  • art. 21, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    Le informazioni essenziali sul rapporto e sulla missione devono essere comunicate per iscritto al lavoratore; il testo è richiamato nel quadro della disciplina della somministrazione.

  • d.lgs. n. 81/2015, artt. 30, 33, 34

    La Corte li richiama come disciplina sopravvenuta della somministrazione di lavoro, coerente con la lettura della temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale.

  • direttiva 2008/104/CE

    Va interpretata nel senso di evitare che il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice diventi una situazione permanente per il medesimo lavoratore; gli Stati membri devono adottare misure idonee a preservarne la temporaneità.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata nel ricorso, ma non costituisce la base decisiva della ratio; è evocata nel contesto del lavoro a termine e del danno comunitario.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata e al controllo di legittimità, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi del giusto processo, senza esito favorevole.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la liquidazione del danno, ma il risarcimento è stato ritenuto dovuto come danno presunto secondo il parametro legale.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato la somministrazione di lavoro a tempo determinato è lecita solo se risponde a esigenze realmente temporanee ed eccezionali; è invece illegittimo utilizzarla per soddisfare fabbisogni ordinari, stabili e continuativi dell'amministrazione.
  • La legittimità della somministrazione non dipende dal solo fatto che le mansioni riguardino attività ordinaria dell'utilizzatore: ciò che rileva è la temporaneità dell'esigenza organizzativa sottostante e l'assenza di un impiego strutturale e permanente del lavoratore somministrato.
  • In caso di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione nel pubblico impiego privatizzato non opera la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno secondo il parametro legale dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, salvo prova di un maggiore pregiudizio.
  • Il danno da illegittimo ricorso al lavoro flessibile può essere trattato come danno presunto con funzione anche sanzionatoria, purché la fattispecie integri un uso abusivo dello strumento contrattuale contrario alla sua natura temporanea.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non si attacca specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non si indicano con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti per il sindacato sul fatto processuale.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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