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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente di farmacia comunale gestita non direttamente dal Comune, ma tramite una società di capitali partecipata dall’ente locale, aveva agito per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento superiore e delle differenze retributive, sostenendo di essere stata adibita, a rotazione con altre colleghe, alle mansioni di direttore di farmacia per periodi ripetuti e superiori alla soglia rilevante ai sensi dell’art. 2103 c.c., dopo il pensionamento del direttore. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la corte d’appello aveva invece riformato la decisione ritenendo che, anche per le farmacie gestite tramite società partecipata, operasse la disciplina concorsuale dell’art. 10 l. n. 475/1968 e che, inoltre, i vincoli pubblicistici sulle assunzioni nelle società a partecipazione pubblica impedissero di applicare l’art. 2103 c.c. alle progressioni di mansioni. Nel ricorso per cassazione la dipendente denunciava: violazione degli artt. 9 e 10 l. n. 475/1968, dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 e dell’art. 2103 c.c., per avere la corte d’appello esteso indebitamente la regola del concorso a una realtà gestita da soggetto giuridico distinto dal Comune; omesso esame della disciplina collettiva sopravvenuta, che avrebbe mostrato la consapevolezza delle parti sociali circa il mutamento della soggettività delle aziende farmaceutiche comunali; nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la corte territoriale non avrebbe affrontato il tema specifico della compatibilità tra il modello societario di gestione e gli adempimenti concorsuali previsti per il Comune, né la questione dell’assegnazione reiterata e frazionata delle mansioni superiori per evitare la promozione automatica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame. Ha ritenuto assorbenti i principi che escludono che la regola concorsuale prevista per l’assunzione del direttore di farmacia o i vincoli assunzionali delle società a controllo pubblico rendano inapplicabile l’art. 2103 c.c. al rapporto privatistico di lavoro con il dipendente della farmacia. Ha quindi affermato che, se il lavoratore già in servizio viene assegnato a mansioni superiori per un periodo superiore a quello previsto dalla norma codicistica, può venire in rilievo il diritto al relativo trattamento, non essendo la progressione di qualifica assimilabile a una nuova assunzione. Gli ulteriori motivi non hanno condotto a un diverso esito, essendo la questione risolta sul primo motivo. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Si applica al rapporto di lavoro privatistico del dipendente di farmacia gestita da società a controllo o partecipazione pubblica; la disciplina sulle mansioni superiori non è elisa dal fatto che per l’assunzione del direttore sia previsto il concorso.

  • art. 9 l. n. 475/1968

    Individua le forme di gestione delle farmacie da parte dei Comuni; il testo è richiamato per chiarire che la farmacia può essere gestita anche tramite società di capitali.

  • art. 10 l. n. 475/1968

    La regola del concorso per l’assunzione del direttore di farmacia non comporta, di per sé, l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. alle mansioni superiori svolte dal dipendente già in servizio presso una società distinta dal Comune.

  • art. 18 d.l. n. 112/2008

    I vincoli assunzionali e di contenimento della spesa per il personale delle società a partecipazione pubblica riguardano la costituzione del rapporto di lavoro e non derogano alla disciplina codicistica delle mansioni nel rapporto già instaurato.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato come parametro dei principi da osservare nelle procedure concorsuali per l’assunzione nelle società pubbliche, ma non come norma applicabile alla disciplina delle mansioni del lavoratore privato.

  • art. 13 l. n. 300/1970

    È menzionato nel dibattito giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, ma non assume ruolo decisivo nella ratio decidendi della decisione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo relativo alla contrattazione collettiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per aderire alla motivazione di precedenti della Corte in tema di società a controllo pubblico e mansioni superiori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a partecipazione o controllo pubblico, il rapporto di lavoro dei dipendenti resta disciplinato dalle regole del diritto privato e dall’art. 2103 c.c., salvo una disciplina speciale derogatoria espressa.
  • La previsione di una procedura concorsuale per l’assunzione di determinate figure apicali non implica, per sé, l’inapplicabilità della disciplina sulle mansioni superiori al dipendente già assunto e legittimamente adibito a quelle mansioni.
  • I vincoli pubblicistici su reclutamento e spesa del personale nelle società a controllo pubblico incidono sulla costituzione del rapporto di lavoro, non sulla progressione di qualifica in corso di rapporto quando questa sia frutto di una diversa adibizione a mansioni superiori.
  • La diversa soggettività giuridica della società rispetto all’ente locale impedisce di assimilare automaticamente il lavoratore della società al dipendente comunale o al pubblico impiegato.
  • Quando la decisione di merito fonda il rigetto della domanda su un presupposto giuridico errato circa l’inapplicabilità della disciplina codicistica, tale errore assorbe le ulteriori questioni di fatto o di interpretazione della contrattazione collettiva.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superiori
RamiLavoroBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullità

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