Cassazione Civile, Ordinanza n. 25597/2023 del 01/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (iscritto)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS e notificato dall'agente della riscossione, relativo a contributi e sanzioni pretese sul reddito da lavoro autonomo prodotto nell'anno 2011 da un'avvocata iscritta d'ufficio alla Gestione separata. In primo grado l'opposizione era stata accolta, mentre la Corte d'appello di Roma, in riforma, aveva rigettato l'opposizione ritenendo: a) non maturata la prescrizione del credito contributivo, perché la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi era stata valorizzata come occultamento doloso del debito, con conseguente sospensione della prescrizione; b) legittima l'iscrizione alla Gestione separata, poiché l'obbligo contributivo sussisterebbe anche sotto la soglia di reddito di euro 5.000 ove l'attività sia abituale, e la contribuente non avrebbe dimostrato l'occasionalità. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2727, 2729, 2935 e 2941 n. 8 c.c., sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR non può da sola fondare la presunzione di dolo; 2) omesso esame di fatti decisivi, asseritamente non considerati e non contestati, idonei a escludere il dolo; 3) violazione dell'art. 44, comma 2, sesto periodo, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2004, per avere ritenuto dovuta l'iscrizione nonostante l'attività svolta nel 2011 fosse occasionale e il reddito inferiore a 5.000 euro; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere invertito l'onere della prova sull'abitualità dell'attività; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese nei confronti dell'agente della riscossione, evocato solo per denuntiatio litis. La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, affermando che non esiste automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo: il dolo richiede un accertamento di fatto specifico, rimesso al giudice di merito. Poiché tale accertamento non era stato compiuto dalla Corte territoriale, che aveva fondato la sospensione della prescrizione sul solo dato formale della mancata compilazione del quadro RR, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame sulla prescrizione e per le spese di lite del giudizio di cassazione; i restanti motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà accertare in fatto se vi sia stato o meno un occultamento doloso del debito contributivo ai fini della sospensione della prescrizione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La decisione di appello, che aveva rigettato l'opposizione all'avviso di addebito, è quindi stata annullata nei limiti indicati.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici non possono essere utilizzate in modo automatico per inferire il dolo dalla sola omissione dichiarativa; serve un accertamento fattuale specifico.
art. 2729 c.c.
La presunzione di occultamento doloso non può derivare meccanicamente da un singolo dato formale, ma richiede gravità, precisione e concordanza degli indizi valutati dal giudice di merito.
art. 2935 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al decorso della prescrizione e al suo eventuale impedimento o sospensione.
art. 2941 n. 8 c.c.
La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo presuppone un vero accertamento del dolo, non desumibile automaticamente dalla mancata compilazione del quadro RR.
art. 44, comma 2, sesto periodo, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2004
Richiamato per contestare la legittimità dell'iscrizione alla Gestione separata in presenza di attività occasionale e reddito inferiore alla soglia indicata.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere che non spettava alla contribuente provare l'abitualità dell'attività secondo l'impostazione seguita dalla Corte d'appello.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per censurare la condanna alle spese pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione, evocato soltanto per denuntiatio litis.
Massime di principio
- Non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo: il dolo deve essere oggetto di un autonomo e concreto accertamento di fatto da parte del giudice di merito.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo ex art. 2941 n. 8 c.c. non può essere fondata sul solo dato formale dell'omessa dichiarazione, ma esige la verifica di ulteriori elementi fattuali idonei a dimostrare la consapevole dissimulazione del debito.
- Quando il giudice di merito fonda la propria decisione esclusivamente su una presunzione priva di adeguato supporto fattuale, la motivazione è censurabile in cassazione per violazione dei canoni presuntivi e per omesso esame dei fatti decisivi.
- Se il giudice di merito non compie l'accertamento in fatto richiesto per stabilire la sussistenza del dolo, la decisione va cassata con rinvio affinché il giudice di merito proceda al nuovo esame della prescrizione e dei presupposti della pretesa contributiva.
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