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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25598/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'iscrizione d'ufficio di una professionista avvocato alla Gestione Separata INPS per gli anni 2009 e 2010, con conseguente obbligo contributivo, in relazione a redditi da lavoro autonomo prodotti nell'esercizio dell'attività professionale, per i quali non risultava versata la contribuzione soggettiva alla cassa previdenziale di riferimento. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione della professionista, ritenendo non maturata la prescrizione del credito contributivo perché l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrava occultamento doloso del debito contributivo e quindi causa di sospensione della prescrizione; aveva inoltre ritenuto sussistente lo svolgimento abituale dell'attività professionale sulla base dell'iscrizione all'albo, della partita IVA e della mancata contestazione di tale abitualità. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2941, n. 8, e 2935 c.c., nonché della normativa sulla Gestione Separata, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR non può automaticamente equivalere a occultamento doloso del debito previdenziale e che occorre un accertamento in fatto dello stato soggettivo del debitore. Con il secondo motivo deduce violazione della disciplina sulla Gestione Separata e sulle attività professionali, lamentando che la Corte d'appello abbia ritenuto l'obbligo contributivo anche per redditi inferiori a 5.000 euro, abbia valorizzato la non contestazione in modo improprio e abbia attribuito valore di presunzioni legali all'iscrizione all'albo e alla partita IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo accertamento sullo stato soggettivo della professionista ai fini dell'eventuale sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo. Ha inoltre demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo richiede un accertamento in fatto del dolo del debitore; non basta la sola mancata compilazione del quadro RR.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza e la sospensione della prescrizione vanno valutate alla luce della concreta possibilità per il creditore di far valere il proprio diritto, secondo gli effetti della condotta del debitore accertati in fatto.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31

    Regola l'obbligo contributivo alla Gestione Separata per i professionisti e i lavoratori autonomi rilevanti ai fini della controversia.

  • D.L. n. 462 del 1997, art. 1

    Richiamato nel quadro normativo della disciplina dichiarativa e contributiva oggetto di causa.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1

    Richiamato quale fonte degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione del quadro RR.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che disciplina la camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    L'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti iscritti ad albo è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12

    Richiamato come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione Separata.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 44

    Il superamento della soglia di euro 5.000 rileva per l'attività autonoma occasionale, ma non incide quando l'attività ha carattere abituale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53

    Richiamato per la nozione di reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini contributivi.

  • L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22

    Richiamati nel coordinamento con la disciplina previdenziale degli avvocati e con l'obbligo di contribuzione alla cassa di categoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'accertamento del dolo del debitore e dei fatti decisivi rimane censurabile in cassazione nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 20637 del 2016

    Richiamato per il principio secondo cui la denuncia del vizio di non contestazione richiede la trascrizione degli atti rilevanti.

Massime di principio

  • In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra di per sé occultamento doloso del debito contributivo: occorre un accertamento di merito del relativo elemento soggettivo.
  • L'applicazione della causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. non può fondarsi su un automatismo probatorio, ma richiede la verifica concreta di circostanze fattuali che dimostrino il dolo del debitore.
  • Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sussiste quando l'attività sia svolta in modo abituale, ancorché non esclusivo, e produca redditi non già assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria.
  • Il superamento della soglia di euro 5.000 è rilevante per l'attività autonoma occasionale; se però l'attività è abituale, tale soglia non esclude l'obbligo contributivo alla Gestione Separata.
  • L'abitualità dell'attività professionale può essere desunta da presunzioni semplici, quali l'iscrizione all'albo, la titolarità della partita IVA e l'organizzazione materiale dell'attività, mentre il reddito inferiore a euro 5.000 può al più fungere da indizio contrario da valutare unitamente agli altri elementi.
  • La deduzione in cassazione dell'erronea applicazione del principio di non contestazione richiede la trascrizione degli atti processuali rilevanti, non essendo sufficiente una sintesi del loro contenuto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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