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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25602/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito di lavoro. La lavoratrice era stata ammessa in privilegio per retribuzioni e indennità maturate alle dipendenze della società fallita in un determinato periodo, ma chiedeva il riconoscimento di un credito complessivo maggiore, sostenendo che il rapporto di lavoro si fosse svolto senza soluzione di continuità anche alle dipendenze di precedenti società, in un contesto che, a suo dire, integrava un trasferimento d'azienda con applicazione dell'art. 2112 c.c. e quindi responsabilità solidale del soggetto subentrante. In sede di opposizione allo stato passivo il tribunale ha negato la prova del trasferimento d'azienda e ha ritenuto inammissibile la nuova domanda di accertamento di una società di fatto con estensione del fallimento a soggetti ulteriori. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: violazione dell'art. 2112 c.c. per erroneo diniego della cessione d'azienda; violazione degli artt. 2556 e 2697 c.c. per l'erronea pretesa di prova scritta opponibile ai terzi; nullità per omessa motivazione sulla mancata ammissione dei testi e omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. e norme fallimentari per il mancato riconoscimento del maggiore credito e per asserita violazione del principio di non contestazione; violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 147 l. fall. per la domanda di estensione del fallimento a una asserita società di fatto; infine censura sulle spese processuali per la loro ritenuta eccessività.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative al trasferimento d'azienda perché in realtà dirette a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, non sindacabile in sede di legittimità, oltre a precisare che l'onere di provare i presupposti dell'art. 2112 c.c. grava su chi intende avvalersene e che il limite della prova scritta ex art. 2556 c.c. opera nei rapporti tra le parti del contratto, non nei confronti dei terzi. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., osservando che le doglianze riguardavano la valutazione delle prove e non l'erronea allocazione dell'onere probatorio o l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti. Quanto al principio di non contestazione, ha ribadito che nel procedimento di verifica del passivo esso non comporta ammissione automatica del credito e non limita i poteri officiosi del giudice delegato e del tribunale. Sul punto della società di fatto e dell'estensione del fallimento, la Corte ha chiarito che l'accertamento dello stato passivo ha un oggetto esclusivo e non è compatibile con una domanda volta ad accertare una società di fatto e ad estendere il fallimento a ulteriori soggetti, poiché tale domanda mira all'individuazione di ulteriori patrimoni aggredibili ed è regolata da una diversa disciplina. È stato infine dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito e non di omesso esame di un fatto storico. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    regola l'opposizione allo stato passivo; il giudizio ha un oggetto circoscritto alla verifica dei crediti ammessi o esclusi nel concorso fallimentare.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    consente il privilegio per crediti di lavoro retributivi e indennità varie.

  • art. 2112 c.c.

    la sua operatività presuppone la prova del trasferimento d'azienda o di ramo dotato di autonomia organizzativa ed economica; chi invoca la tutela deve provare i relativi presupposti.

  • art. 2556 c.c.

    il requisito della prova scritta del trasferimento d'azienda opera nei rapporti tra le parti del contratto e non impedisce al terzo di provare il fatto con ogni mezzo, quando il contratto è allegato come fatto costitutivo di diritti verso terzi.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si censura la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi; non se valuta in modo difforme le prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone diverso criterio.

  • art. 99 l. fall.

    delimita il giudizio di opposizione allo stato passivo e, insieme all'oggetto della verifica, non consente domande estranee alla contestazione del credito.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto delle doglianze sul contraddittorio e sulla contestazione delle pretese.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle contestazioni processuali sulle allegazioni e sulle prove.

  • art. 345 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande nuove o modificazioni sostanziali rispetto alla domanda di insinuazione.

  • art. 147 l. fall.

    disciplina l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili e presuppone un autonomo accertamento dei relativi requisiti, estraneo al giudizio di verifica del passivo.

  • art. 42 l. fall.

    evocato per spiegare la 'doppia universalità' oggettiva della procedura fallimentare.

  • artt. 92 ss. l. fall.

    regolano il procedimento unitario di accertamento del passivo nel fallimento.

  • art. 52 l. fall.

    esprime la funzione concorsuale e processuale dell'apertura del concorso dei creditori.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non copre la mera contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è circoscritto al mancato esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in Cassazione e sulla riserva della motivazione.

  • art. 1, n. 1 direttiva 2001/23/CE

    definisce il trasferimento come passaggio di un'entità economica che conserva la propria identità.

  • art. 360-bis1 c.p.c.

    non citato; omesso perché non risulta nel testo.

  • art. 1, n. 1 direttiva 2001/23/CE

    la conservazione dell'identità dell'entità economica è criterio decisivo per il trasferimento.

  • art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

    ha consentito la riserva della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 147 l. fall.

    l'estensione del fallimento è finalizzata a individuare ulteriori patrimoni aggredibili, non a definire la verifica del singolo credito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    non consente di censurare la mancata ammissione di prove se si traduce in critica alla valutazione probatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato implicitamente per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Chi invoca l'applicazione dell'art. 2112 c.c. deve provare l'esistenza di un trasferimento di un complesso di beni o di un'entità economica dotata di autonomia organizzativa ed economica che conservi la propria identità dopo il mutamento di titolarità.
  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile come violazione di legge la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; tali censure sono ammissibili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova tra le parti, non quando si contesti il modo in cui ha valutato le prove offerte.
  • Nel procedimento di verifica del passivo il principio di non contestazione non produce l'automatica ammissione del credito: il giudice conserva poteri di controllo e di rilievo officioso sulle prove e sui fatti rilevanti.
  • L'opposizione allo stato passivo ha oggetto circoscritto alla verifica dei crediti verso il fallito e alle domande strettamente funzionali all'insinuazione; restano estranee domande autonome, come l'accertamento di una società di fatto e l'estensione del fallimento a ulteriori soggetti.
  • La prova scritta richiesta per il trasferimento d'azienda ex art. 2556 c.c. rileva nei rapporti tra le parti del contratto, ma non impedisce al terzo di dimostrare il trasferimento con ogni mezzo quando lo deduce come fatto costitutivo di un proprio diritto.
  • La nullità per omessa motivazione sulla prova istruttoria non sussiste se il giudice ha comunque preso in esame la richiesta e l'ha motivatamente ritenuta irrilevante.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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