Cassazione Civile, Ordinanza n. 25599/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato l'estratto di ruolo da cui risultavano cartelle esattoriali e avvisi di addebito concernenti contributi e premi, deducendo la prescrizione e la decadenza dei crediti sul presupposto della mancata, inesistente o nulla notifica degli atti presupposti. La sentenza di appello aveva confermato il rigetto della domanda, escludendo la fondatezza delle eccezioni. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi, ma dal testo emerge che il punto centrale era l'ammissibilità stessa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e, quindi, l'esistenza dell'interesse ad agire. La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022 e la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, osservando che l'interesse ad agire nei giudizi pendenti è configurabile solo in presenza dei casi tipizzati di pregiudizio concreto (ad esempio partecipazione a gare pubbliche, pagamenti da parte della PA, perdita di benefici). Poiché nel caso concreto la parte aveva semplicemente impugnato l'estratto di ruolo dopo esserne venuta a conoscenza presso gli sportelli dell'agente della riscossione, senza allegare uno specifico pregiudizio tra quelli rilevanti, l'azione è stata ritenuta non consentita dall'ordinamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'azione proposta, ossia l'impugnazione dell'estratto di ruolo per far valere prescrizione e decadenza di crediti contributivi senza la deduzione di un interesse concreto tipizzato dalla normativa sopravvenuta, non fosse ammissibile e quindi difettasse la condizione dell'azione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra tutte le parti in ragione della sopravvenienza e novità degli interventi nomofilattici richiamati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis
introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021
tipizza l'interesse ad agire in materia di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata; nei processi pendenti l'interesse deve essere specificamente dimostrato e sussiste solo nei casi di concreto pregiudizio espressamente considerati dalla norma
D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis
ha introdotto nell'ordinamento la disciplina poi confluita nell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973
legge di conversione del D.L. n. 146 del 2021, richiamata come fonte della norma sopravvenuta
art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016
è richiamato come esempio di pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, in relazione alla partecipazione a procedure di appalto
art. 48-bis D.P.R. n. 602 del 1973
è richiamato come ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può impedire la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, art. 1, comma 1, lett. a)
individuato nel testo come regolamento rilevante per le verifiche ex art. 48-bis D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per l'enunciazione del principio nell'interesse della legge
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24
richiamato come tutela recuperatoria esperibile in materia di crediti previdenziali in caso di mancata o invalida notifica della cartella
indicato come mezzo per il deposito di documentazione in cassazione al fine di dimostrare lo specifico interesse ad agire
richiamato quale rimedio per far valere l'irregolarità della sequenza procedimentale mediante opposizione agli atti esecutivi
art. 6 CEDU
menzionato nei profili di legittimità costituzionale ritenuti manifestamente infondati
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
menzionato nei profili di legittimità costituzionale ritenuti manifestamente infondati
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
evocati nel sindacato di costituzionalità della norma sopravvenuta, ritenuto manifestamente infondato
Massime di principio
- In materia di riscossione mediante ruolo, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è di per sé sempre ammissibile: occorre un interesse ad agire concreto e attuale, che va verificato alla luce della normativa sopravvenuta e delle condizioni tipizzate dall'ordinamento.
- La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 concreta l'interesse ad agire nei giudizi pendenti, imponendo al contribuente di allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, come l'incidenza su gare pubbliche, su pagamenti dovuti da pubbliche amministrazioni o sulla perdita di benefici.
- Se manca la dimostrazione dello specifico pregiudizio tipizzato, la domanda di accertamento negativo fondata esclusivamente sulla conoscenza dell'iscrizione a ruolo tramite estratto di ruolo è inammissibile per difetto della condizione dell'azione.
- Il divieto di impugnare direttamente l'estratto di ruolo non determina un vuoto di tutela, perché il debitore può utilizzare i rimedi ordinari contro gli atti esecutivi o prodromici all'esecuzione, ove ne ricorrano i presupposti.
- Nei giudizi di legittimità, la prova dello specifico interesse ad agire può essere fornita con gli strumenti processuali consentiti fino alla decisione, ma la sua mancanza conduce comunque all'inammissibilità della domanda.
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