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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’accertamento IVA e imposte dirette fondato su operazioni di acquisto di merce ritenute soggettivamente inesistenti, effettuate tramite società considerate cartiere. In Cassazione ha sostenuto, tra l’altro, di non essere consapevole della frode, di poter detrarre l’IVA e dedurre i costi effettivamente sostenuti, nonché l’omessa valutazione di una sentenza penale favorevole e l’errata applicazione della disciplina delle operazioni intracomunitarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato parzialmente il primo motivo e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi. Ha chiarito che, per negare la detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, non occorre provare soltanto la consapevolezza effettiva della frode: è sufficiente dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione, sulla base di elementi oggettivi e della diligenza esigibile da un operatore accorto. La società non aveva dedotto anche l’impossibilità oggettiva di acquisire tale consapevolezza. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili per rinuncia, violazione del principio di autosufficienza e mescolanza di censure eterogenee. L’accertamento è quindi rimasto fermo e la società è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 5.130,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 26 e 54

    Disciplinano, tra l’altro, il diritto alla detrazione IVA, gli obblighi di fatturazione e gli strumenti di accertamento; la detrazione non spetta quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era collegata a una frode.

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 40 e 41

    Regolano le cessioni intracomunitarie e le operazioni triangolari; la loro applicazione è stata richiamata nel contesto delle operazioni di acquisto della merce.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e ss.

    Per la deducibilità dei costi nelle imposte dirette occorre verificare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4 e ss.

    Norme richiamate in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP e alla deducibilità dei componenti negativi.

  • Art. 2697 c.c.

    Ripartisce l’onere della prova; in materia di frodi IVA l’Amministrazione deve provare gli elementi oggettivi della conoscibilità della frode, mentre il contribuente deve dimostrare, se contestato, di non aver potuto acquisire tale consapevolezza.

  • Art. 2729 c.c.

    Riguarda le presunzioni semplici, utilizzabili sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti per dimostrare la partecipazione consapevole o colposa a una frode.

  • Art. 116 c.p.c.

    Disciplina la valutazione delle prove da parte del giudice; la censura della contribuente è stata ritenuta inammissibile anche per la mancata dimostrazione del giudicato penale.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte; la relativa censura non è stata esaminata separatamente perché mescolata con altri vizi.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione. Le censure devono essere formulate in modo distinto e chiaro, senza sovrapporre violazione di legge, vizio processuale e vizio motivazionale.

  • Art. 40 della sesta direttiva n. 77/388/CEE

    Norma europea richiamata in tema di trattamento IVA delle cessioni intracomunitarie successive relative agli stessi beni.

  • Corte di giustizia dell’Unione europea, cause riunite C-80/11 e C-142/11

    Qualora sussistano indizi che consentono di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni, un operatore accorto potrebbe, secondo le circostanze del caso di specie, vedersi obbligato ad assumere informazioni su un altro operatore, presso il quale prevede di acquistare beni o servizi, al fine di sincerarsi della sua affidabilità.

    Il diritto alla detrazione IVA deve essere negato quando, sulla base di elementi oggettivi, il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era collegata a un’evasione a monte.

Massime di principio

  • In presenza di fatture emesse da soggetti interposti o da società cartiere, la detrazione IVA può essere negata non solo se il contribuente conosceva effettivamente la frode, ma anche se avrebbe dovuto conoscerla usando la diligenza propria di un operatore accorto.
  • La mera affermazione di non essere stato consapevole della frode non è sufficiente: il contribuente deve allegare e dimostrare anche di non aver avuto la possibilità concreta di riconoscere o verificare l’irregolarità.
  • Indici come l’assenza di strutture, dipendenti o capacità commerciale del fornitore, la ripetizione di soggetti collegati e anomalie nella catena di approvvigionamento possono costituire elementi oggettivi di conoscibilità della frode.
  • La deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette è distinta dalla detrazione IVA: anche se l’operazione è soggettivamente inesistente, il costo può essere deducibile solo se effettivo, inerente, competente, certo e determinato o determinabile.
  • Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere specifica e separata; la sovrapposizione di violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale può comportare l’inammissibilità.
  • Il contribuente che invoca una sentenza penale favorevole deve indicare e provare con precisione l’esistenza del giudicato e la sua effettiva rilevanza nel giudizio tributario.

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