Sentenza del 11/05/2016 n. 1853 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza con cui la CTP aveva annullato l’accertamento relativo al 2003. L’Ufficio sosteneva che la società catanese avesse simulato contratti di commissione con società estere, occultando ricavi prodotti in Italia: aveva accertato ricavi complessivi per € 8.087.589,18, ricavi omessi per € 6.463.087,88 e costi indeducibili o non di competenza per € 245.577,34. Aveva quindi determinato un reddito imponibile di € 6.959.911, contro € 242.801 dichiarati, recuperato Irpeg per € 2.283.818, Irap per € 285.478, ritenute per € 707 e IVA per € 53.687,50, irrogando sanzioni per € 2.569.296. In primo grado la società aveva contestato, tra l’altro, motivazione e prova dell’accertamento, simulazione/interposizione, quantificazione dei ricavi e recupero dei costi, applicazione della convenzione italo-svizzera e sanzioni IVA. In appello, la società ha eccepito in via preliminare l’estinzione: dopo il fallimento, l’Agenzia, informata dell’evento il 19 dicembre 2014, non aveva riassunto il processo entro il termine di sei mesi.
La decisione
La CTR della Sicilia, sezione di Catania, ha accolto la questione preliminare e dichiarato estinto il processo per mancata riassunzione nei termini. Ha ritenuto che il fallimento determinasse l’interruzione automatica del giudizio e che il termine per riassumerlo decorresse dalla conoscenza dell’evento da parte della parte interessata; l’Agenzia ne aveva avuto conoscenza legale il 19 dicembre 2014 e non aveva riassunto il processo entro sei mesi. I motivi di merito dell’appello sono rimasti assorbiti: non vi è stata quindi una decisione sulla legittimità sostanziale dell’accertamento né sulle contestazioni fiscali della società. Le spese della fase estinta sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate e non sono ripetibili.
Norme richiamate
Art. 43, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
A differenza di quanto accadeva prima della riforma della legge fallimentare del 2006/2007, ai sensi dell'art. 43, u.c., della L.F., l'effetto interruttivo opera di diritto dal momento stesso in cui viene pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento.
La dichiarazione di fallimento produce automaticamente l’interruzione dei procedimenti pendenti, senza necessità di una pronuncia dichiarativa del giudice; la legittimazione processuale passa al curatore, salvo i limitati casi di intervento del fallito indicati dalla decisione.
Art. 305 c.p.c.
Il suddetto termine decorre, come precisato dalla Consulta sul punto, non già dal verificarsi bensì dalla conoscenza dell'evento interruttivo.
Il termine per proseguire o riassumere il processo interrotto decorre dalla conoscenza dell’evento interruttivo da parte della parte interessata, non dalla data in cui l’evento si è verificato.
Art. 43, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è richiamata dalla società per sostenere che, dopo la conoscenza del fallimento, la parte pubblica avrebbe dovuto chiedere la trattazione entro il termine previsto. La CTR ha fondato l’estinzione sulla mancata riassunzione tempestiva, senza esaminare nel merito le pretese tributarie.
Art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata riassunzione del giudizio, pertanto, comporta, nella previsione dell'art. 45 del codice di rito, l'estinzione del processo per inattività delle parti.
Nel processo tributario, la mancata riassunzione entro il termine applicabile determina l’estinzione per inattività; le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non sono ripetibili.
Massime di principio
- Quando il fallimento di una parte determina l’interruzione automatica del processo, chi intende proseguirlo deve attivarsi per la riassunzione: il termine decorre dalla conoscenza dell’evento, non necessariamente dalla data della sentenza di fallimento.
- La conoscenza legale del fallimento da parte della controparte può far decorrere il termine anche senza una formale dichiarazione di interruzione del giudice. È quindi importante documentare quando la parte interessata ha acquisito tale conoscenza.
- Se il processo si estingue per mancata riassunzione, le questioni di merito non vengono decise: l’estinzione non equivale a una pronuncia che confermi o neghi la fondatezza dell’accertamento tributario.
- Nel caso deciso, la CTR ha applicato il termine di sei mesi previsto dalla disciplina processuale richiamata; in situazioni concrete occorre verificare la disciplina vigente e il momento esatto da cui decorre il termine.
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