Sentenza del 11/05/2016 n. 542 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Riscossione - Riscossione coattiva - Notifica - Atto consegnato a persona qualificatasi "addetto alla casa" -Presunzione di legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la regolarità della notifica di un atto di riscossione coattiva, consegnato a una persona che si era qualificata come «addetto alla casa» e la cui firma era leggibile. Il destinatario contestava la notifica, mettendo in discussione che il consegnatario avesse effettivamente il rapporto dichiarato con il luogo di consegna.
La decisione
È stata riconosciuta la presunzione, superabile con prova contraria, che la persona fosse effettivamente addetta alla casa: la dichiarazione del consegnatario, recepita dall’ufficiale giudiziario nell’atto di notifica, è sufficiente a fondare tale presunzione. Spettava quindi al destinatario che contestava la notifica dimostrare l’inesistenza del rapporto dichiarato. Il testo fornito non indica giudice, grado, date, importi o statuizioni sulle spese.
Massime di principio
- Se l’atto è consegnato a una persona che si qualifica come addetto alla casa e la sua identità è documentata da una firma leggibile, la dichiarazione verbalizzata dall’ufficiale giudiziario fonda una presunzione relativa della qualità dichiarata.
- Chi contesta la notifica non può limitarsi a negare che il consegnatario fosse addetto alla casa: deve fornire prova contraria dell’inesistenza del rapporto dichiarato.
- La presunzione non è assoluta: può essere superata mediante prova idonea che dimostri che il consegnatario non aveva il rapporto indicato.
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