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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 35 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Giudizio tributario - Termine di impugnazione - Sospensione per intervenuta istanza di accertamento con adesione - Estensibilità ad altro avviso strutturalmente connesso - Ammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2007: l’avviso n. TB---1/2012 alla società per il maggior reddito d’impresa e l’avviso n. TB---3/2012 a T.T. per il maggior reddito di partecipazione. L’Ufficio contestava che il ricorso del socio contro il secondo avviso fosse tardivo: notificato il 6 settembre 2012, era stato impugnato il 21 gennaio 2013, oltre i 60 giorni; sosteneva che l’istanza di accertamento con adesione presentata dalla società il 23 agosto 2012 per il primo avviso non sospendesse il termine relativo al diverso avviso notificato al socio. Nel merito, l’Ufficio chiedeva di tassare ricavi per 100.000 euro e 14.961,86 euro secondo il principio di competenza, anche senza prova dell’incasso. T.T. aveva inoltre eccepito l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e contestato gli importi; in appello aveva sollevato anche la nullità per difetto di delega alla firma e chiesto, in via incidentale, l’annullamento o la riduzione dei 11.000 euro di ricavi non dichiarati confermati in primo grado.

La decisione

La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con decisione del 27 novembre 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto tempestivo il ricorso di T.T.: i due avvisi erano strutturalmente collegati, poiché quello relativo al reddito della società costituiva il presupposto di quello relativo ai redditi di partecipazione dei soci; inoltre, il contraddittorio effettivamente svolto nell’accertamento con adesione aveva riguardato la pretesa tributaria, e non era un’iniziativa meramente dilatoria. Ha confermato la riduzione del reddito accertato: non sono stati riconosciuti i ricavi di 100.000 euro e 14.961,86 euro, mancando elementi sufficienti a dimostrarne l’effettività, mentre sono rimasti confermati 11.000 euro di ricavi non dichiarati (6.000 euro di provvigione non contabilizzata e 5.000 euro versati in contanti sul conto societario senza giustificazione convincente). Ha respinto la contestazione relativa all’estinzione della società, rilevando che gli avvisi erano stati notificati anche ai soci, posti così in condizione di difendersi. La questione sulla delega di firma e la richiesta d’integrazione del contraddittorio sono state dichiarate inammissibili perché sollevate per la prima volta in appello. Spese integralmente compensate anche nel secondo grado.

Norme richiamate

  • Articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997

    Vi è infatti tra i due avvisi di accertamento un collegamento strutturale riguardante il primo la società e il secondo la partecipazione dei soci alla società per cui l'avvenuta presentazione di un accertamento con adesione del primo soggetto ha riflessi anche sulla posizione collegata del secondo soggetto.

    La sospensione del termine conseguente all’istanza di accertamento con adesione può operare anche per un distinto avviso notificato al socio quando gli accertamenti sono strutturalmente collegati e la procedura di adesione ha riguardato concretamente la pretesa comune.

  • Articolo 21 del D.Lgs. 546/1992

    Quanto alla questione riguardante la tardività del ricorso presentato dall'appellato T.T., va confermata la linea adottata dalla Commissione di primo grado nello parte in cui ha ritenuto che la proposta di accertamento con adesione avanzata con riferimento al primo degli avvisi di accertamento notificati esplichi un effetto sospensivo anche nei confronti del secondo avviso di accertamento che è stato impugnato dalla parte effettivamente dopo il termine di 60 giorni dalla relativa notifica ma pur sempre entro il termine allungato derivante dalla proposizione della richiesta di accertamento con adesione.

    Il termine ordinario di impugnazione di 60 giorni va valutato tenendo conto della sospensione riconosciuta per l’adesione; nel caso deciso, il ricorso è stato considerato tempestivo perché presentato entro il termine prorogato, nonostante il decorso dei 60 giorni dalla notifica.

  • Articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 546/1992

    L’Ufficio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso perché sottoscritto personalmente dal contribuente in una controversia di valore superiore alla soglia indicata; la Commissione di primo grado aveva respinto le eccezioni pregiudiziali e la decisione è stata confermata. Il provvedimento d’appello non enuncia però un autonomo principio interpretativo della disposizione.

  • Articolo 109, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Il ragionamento non convince perché alla base vi è la mancanza di prova dell'effettivo incasso relativo alle fatture in questione, ragione per cui pur in presenza dell'applicazione del principio di competenza prevale la questione della effettiva inesistenza dell'operazione da un punto di vista contabile.

    Il principio di competenza non comporta automaticamente la tassazione di importi risultanti da fatture quando, sulla base degli elementi del caso, non risulti provata l’effettività dell’operazione e del relativo ricavo.

Massime di principio

  • L’istanza di accertamento con adesione relativa a un avviso può sospendere il termine d’impugnazione anche per un altro avviso notificato a un soggetto collegato, se i due atti dipendono dalla medesima pretesa e il contraddittorio ha affrontato concretamente anche le questioni pertinenti al secondo accertamento. La sospensione non discende automaticamente dalla sola connessione: rilevano il collegamento strutturale e l’effettività del confronto con l’Ufficio.
  • Per verificare la tempestività del ricorso, occorre considerare il termine di 60 giorni insieme all’eventuale sospensione derivante dall’accertamento con adesione; il fatto che il ricorso sia depositato oltre il termine ordinario non basta, se è proposto entro il termine sospeso applicabile.
  • Il principio di competenza non rende imponibile un ricavo per il solo fatto che sia indicato in fattura: va verificata l’effettività dell’operazione e valutata la prova disponibile. Nel caso esaminato, documenti che indicavano il mancato perfezionamento dell’affare o l’assenza di incasso hanno sostenuto l’esclusione di specifici ricavi.
  • Una questione nuova sollevata per la prima volta in appello può essere dichiarata inammissibile; nel caso concreto ciò è avvenuto per l’eccezione sul potere di firma e per la richiesta d’integrazione del contraddittorio.

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