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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 2760 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTO UNIFICATO - RADDOPPIO IN CASO DI RIGETTO DELLA IMPUGNAZIONE - Impugnazione inammissibile o improcedibile - Integrazione contributo unificato - Raddoppio - Inapplicabilità al processo tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È affermato il principio che il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 non si applica al processo tributario di merito. Estenderlo a tale processo comporterebbe un’inammissibile abrogazione per via interpretativa dell’art. 261 dello stesso decreto. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’esito concreto della controversia, né statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l’applicabilità al processo tributario di merito del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 quando l’impugnazione è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile. Il testo non specifica le parti, l’atto impugnato, gli importi, le date né i motivi individuali del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, quater del d.P.R. 115/2002, che prevedono il raddoppio del contributo unificato quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, non è applicabile al processo tributario di merito

    La previsione che impone il raddoppio del contributo unificato per l’impugnazione integralmente respinta, inammissibile o improcedibile non si estende al processo tributario di merito.

  • Art. 261 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in quanto, altrimenti, si giungerebbe a un'inammissibile abrogazione per via interpretativa dell'art. 261 dello stesso decreto, a mente del quale al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal testo unico.

    L’art. 261 circoscrive l’applicazione della disciplina del testo unico al ricorso per cassazione e al relativo processo; estendere il raddoppio al processo tributario di merito contrasterebbe con tale assetto e ne produrrebbe un’inammissibile abrogazione interpretativa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di merito, il rigetto integrale, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione non comportano, in base al principio riportato, il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.
  • Le disposizioni del testo unico sul contributo unificato non vanno estese per interpretazione oltre l’ambito delineato dall’art. 261, che richiama la disciplina per il ricorso per cassazione e il relativo processo.

Testo integrale

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