Cassazione Civile, Ordinanza n. 05237/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava, in cassazione, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva rigettato il suo appello contro l’accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti non di competenza per Irpef, Irap e Iva 2014, oltre sanzioni. La pretesa derivava da accesso nei locali dell’attività e successiva acquisizione documentale, con redazione di un verbale di chiusura delle operazioni, e si fondava su un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, motivato da gravi anomalie: elevato valore di magazzino, percentuale di ricarico inferiore al range dello studio di settore e incoerenza dell’indice di durata delle scorte. Il ricorrente deduceva quattro motivi: (1) divieto, nel processo tributario, di ricorso all’equità sostitutiva, sostenendo che il giudice di merito avesse rideterminato i ricavi in modo equitativo e non sulla base delle prove; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR recepito la rideterminazione dell’Ufficio senza spiegare l’iter logico-giuridico; (3) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, dell’art. 2729 c.c. e del preteso divieto di doppie presunzioni, contestando sia la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti sia la ricostruzione dei maggiori ricavi; (4) violazione dell’art. 12 L. 212/2000, assumendo la nullità dell’avviso per mancata redazione di un idoneo PVC di chiusura delle operazioni e per l’asserita sanatoria indebita tramite il contraddittorio endoprocedimentale o l’adesione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il giudice tributario non può fare ricorso all’equità sostitutiva, ma nella specie la decisione di merito aveva svolto un giudizio estimativo fondato sul materiale istruttorio e non una decisione equitativa; inoltre la motivazione non era apparente, avendo la CTR spiegato perché aderiva alla quantificazione dell’Ufficio nei limiti della proposta di mediazione, rilevando l’assenza di contestazioni di merito in appello. Ha rigettato anche il terzo motivo, ribadendo che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo in presenza di complessiva inattendibilità della contabilità, anche se formalmente regolare, quando l’Ufficio fondi la ricostruzione su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; ha inoltre escluso l’esistenza nel sistema di un divieto generale di doppie presunzioni. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che, in caso di accesso nei locali finalizzato ad acquisire documentazione, è sufficiente un verbale di chiusura delle operazioni che attesti quanto compiuto, e che il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio di copia del verbale, senza necessità di un ulteriore verbale di contestazione. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di legittimità e le ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle conseguenze economiche di legge.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa anche con contabilità formalmente regolare ma complessivamente inattendibile, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del potere accertativo in relazione alla rettifica dei ricavi.
le presunzioni semplici sono ammissibili se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; un fatto noto accertato presuntivamente può costituire premessa di ulteriori inferenze presuntive.
richiamato per escludere che da esso derivi un divieto di doppie presunzioni; resta fermo il riparto dell’onere probatorio a seguito dell’accertamento presuntivo.
il provvedimento impositivo deve essere sufficientemente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni successive all’accesso, anche se il verbale ha contenuto meramente istruttorio o ricognitivo.
richiamato quale norma sulla motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 218/1997
richiamato in relazione all’invito definitorio e al contraddittorio endoprocedimentale.
richiamato dal ricorrente sulla prova nel processo tributario; la Corte non vi ravvisa violazioni decisive.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio.
il giudice deve decidere secondo diritto salvo espressa previsione di equità; nel processo tributario è preclusa l’equità sostitutiva.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.
richiamato con riferimento alla struttura del giudizio d’appello tributario.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.
la Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta, ha applicato le sanzioni previste per ricorso manifestamente infondato/inammissibile secondo la disciplina vigente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario è precluso al giudice il ricorso all’equità sostitutiva: la rideterminazione del reddito o dei ricavi deve avvenire mediante valutazione estimativa ancorata agli elementi istruttori e adeguatamente motivata.
- La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non lo è quando il giudice espliciti, anche sinteticamente, le ragioni dell’adesione a una determinata quantificazione entro i limiti delle domande e delle difese delle parti.
- L’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se questa risulti complessivamente inattendibile alla luce di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- Le presunzioni semplici possono essere anche non plurime; un unico elemento presuntivo, se particolarmente grave e preciso, può sorreggere la ricostruzione del fatto ignoto.
- Il cosiddetto divieto di doppie presunzioni non è un principio generale dell’ordinamento: un fatto accertato in via presuntiva può costituire a sua volta il punto di partenza di ulteriori inferenze, purché ciascun passaggio logico conservi i requisiti dell’art. 2729 c.c.
- In caso di accesso nei locali dell’impresa finalizzato all’acquisizione di documentazione, è sufficiente un verbale di chiusura delle operazioni che attesti quanto svolto; da tale verbale decorre il termine di sessanta giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento, senza necessità di un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni.
- Il verbale di chiusura può avere contenuto anche meramente istruttorio o ricognitivo: ciò non ne esclude l’idoneità a far decorrere le garanzie partecipative previste dallo Statuto del contribuente.
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