Cassazione Civile, Ordinanza n. 05227/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione originaria di un compendio immobiliare già appartenuto ai genitori delle parti e poi donato ai due figli. Il fratello, proprietario di una porzione del fondo e del fabbricato, ha chiesto che fosse accertata l'inesistenza di servitù di veduta, luce, affaccio e simili a carico della sua porzione, sostenendo che l'altra parte, completando nel 2014 i lavori edilizi, avesse creato affacci, balconi, luci e vedute a distanza illegale senza che al momento della donazione esistessero opere visibili e permanenti idonee a integrare una servitù per destinazione del padre di famiglia. Ha inoltre chiesto rimozioni/demolizioni e il risarcimento dei danni. La sorella ha resistito affermando che le opere ultimate nel 2014 erano mera esecuzione di un progetto già esistente, richiamato nell'atto di donazione insieme a concessioni, varianti e accatastamento, e che quindi la servitù doveva ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia o comunque desumibile dalla documentazione tecnica e amministrativa. In appello la soccombente ha dedotto violazione degli artt. 1062, 1058, 1029, 115, 116 e 112 c.p.c., lamentando che il tribunale avesse ignorato grafici progettuali, concessioni edilizie, accatastamento e consulenza tecnica; in cassazione ha riproposto sei motivi, sostanzialmente centrati su: errata esclusione della servitù per destinazione del padre di famiglia, omessa considerazione della documentazione allegata all'atto di donazione, asserita mancata pronuncia sui motivi di appello, asserita errata valutazione delle prove e vizi della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce solo se, al momento della separazione dei fondi, esistano opere o segni visibili, permanenti, precisi e inequivoci che rivelino obiettivamente la situazione di servizio; la semplice presenza di grafici di progetto, concessioni edilizie, varianti o accatastamenti non basta, se non vi sono segni materiali attuali al momento del trasferimento. Ha ritenuto che i motivi di ricorso mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre giudicato generiche o non autosufficienti le censure relative alla pretesa costituzione di una servitù a vantaggio di edificio da costruire ex art. 1029, comma 2, c.c., rilevando che tale ipotesi è eccezionale e richiede una chiara e specifica individuazione del fondo dominante nell'edificio erigendo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, oltre a ciò, alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, sia in favore del controricorrente sia in favore della cassa delle ammende, nonché all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede, al momento della separazione dei fondi, opere o segni visibili, permanenti, precisi e inequivoci che rivelino obiettivamente la situazione di servizio; non basta la sola progettazione o documentazione amministrativa.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle servitù costituite per atto negoziale, ma la Corte non ne ravvisa violazione perché la fattispecie non integra una servitù costituita validamente sulla base dei soli grafici richiamati nell'atto.
L'ipotesi di servitù a favore di un edificio da costruire ha carattere eccezionale e richiede una chiara e specifica individuazione del fondo dominante nell'edificio erigendo; non è sufficiente una generica volontà o il mero rinvio a progettazione e documenti tecnici.
È evocato nel ricorso in relazione alla forma degli atti, ma la decisione non fonda su di esso l'accoglimento delle domande di parte ricorrente.
Il travisamento della prova è censurabile solo se il giudice ricostruisce in modo oggettivamente errato il contenuto della prova, non quando se ne contesta la valutazione o si chiede una diversa lettura del materiale istruttorio.
La valutazione delle prove, comprese le presunzioni, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a sostituire una diversa lettura dei fatti accertati.
La doglianza di omessa pronuncia è respinta perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato il tenore dell'atto di donazione, ritenendolo assorbito dall'assenza dei presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono infondate perché la Corte territoriale ha correttamente applicato la disciplina sulla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le doglianze formalmente qualificate come nullità o omessa motivazione sono respinte perché in concreto mirano alla rivalutazione del merito o non indicano un effettivo vizio processuale decisivo.
È richiamato per la decisione accelerata del ricorso, poi confermata in sede collegiale.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte applica la condanna per lite temeraria, liquidando una somma in favore della controparte e una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce solo quando, al momento della separazione di fondi prima appartenenti allo stesso proprietario, esistano opere o segni visibili, permanenti, univoci e oggettivamente percepibili che attestino la situazione di servizio; la mera progettazione o documentazione urbanistico-amministrativa non è sufficiente.
- L'ipotesi di servitù a favore di un edificio da costruire richiede una previsione chiara, specifica e non equivoca del fondo dominante e non può essere desunta da formule generiche o da un semplice rinvio ad elaborati tecnici.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove appartengono al giudice di merito.
- Il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice attribuisce alla prova un contenuto oggettivamente inesistente o radicalmente diverso da quello emergente dagli atti, con decisività certa sull'esito della decisione.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata, pur non affrontando analiticamente ogni argomento, abbia comunque deciso la questione assorbendola in una corretta ratio decidendi principale.
- La richiesta di integrazione o chiarimento della consulenza tecnica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo rigetto non è sindacabile in cassazione se l'indagine richiesta è ritenuta irrilevante o superflua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05228/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05229/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05230/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05231/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05232/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_civile · 9 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05233/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →