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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05228/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La parte contribuente, che esercita attività sanitaria in larga parte esente da IVA, aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IVA pagata negli anni 2017 e 2018 su importi addebitati in bolletta dal fornitore di energia elettrica a titolo di oneri generali di sistema elettrico (OGSE). Sosteneva che tali oneri avessero natura tributaria o comunque non costituissero corrispettivo della somministrazione di energia e dovessero quindi essere esclusi dalla base imponibile IVA; deduceva, inoltre, la violazione delle norme del d.P.R. 633/1972, della Costituzione e della direttiva IVA, nonché il contrasto con la giurisprudenza costituzionale ed europea. La società/ente resistente aveva resistito al ricorso. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge, centrato sull’assoggettamento a IVA degli OGSE e sul conseguente diritto al rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che gli oneri generali di sistema elettrico, pur essendo previsti ex lege e aventi carattere cogente, costituiscono maggiorazioni tariffarie inserite nei contratti di utenza in stretta correlazione con la prestazione di fornitura e hanno natura di corrispettivo contrattuale, non di tributo; perciò rientrano nella base imponibile IVA. La sentenza di merito è stata confermata. La Corte ha anche precisato che l’eventuale azione di ripetizione dell’IVA ritenuta non dovuta può essere esercitata in via civilistica nei confronti del cedente, non nel giudizio tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    artt. 3, 4, 13, 17, 18 e 19; art. 10, nn. 18) e 19)

    Gli oneri generali di sistema elettrico, in quanto qualificati come corrispettivi contrattuali e non come tributi, concorrono alla base imponibile IVA; la disciplina della detrazione non consente al soggetto che opera in regime di esenzione di ottenere nel giudizio tributario il rimborso dell’IVA applicata dal fornitore.

  • Costituzione

    La censura costituzionale è stata disattesa perché l’imposta applicata agli OGSE non è stata ritenuta riferita a un prelievo privo di presupposto, ma a un corrispettivo soggetto a IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE

    art. 2, par. 1, lett. c), e art. 78, par. 1, lett. a)

    Le somme addebitate per OGSE rientrano nel corrispettivo della prestazione di fornitura e vanno incluse nella base imponibile IVA secondo la disciplina unionale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La doglianza è stata prospettata come violazione e falsa applicazione di legge, ma è stata ritenuta infondata nel merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la procedura di definizione accelerata del ricorso; la mancata adesione alla proposta, poi confermata dal Collegio, è stata valorizzata ai fini della responsabilità aggravata.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, la Corte ha applicato la disciplina dell’abuso del processo e ha liquidato una somma ulteriore a favore della controparte e un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli oneri generali di sistema elettrico, pur se imposti dalla legge e riscossi in bolletta, non hanno natura tributaria quando sono strettamente connessi alla prestazione di fornitura dell’energia e assumono la funzione di maggiorazione tariffaria: in tal caso rientrano nella base imponibile IVA.
  • Ai fini della base imponibile IVA rileva la natura economico-contrattuale dell’addebito e non la sua semplice imposizione normativa; un prelievo inserito nel rapporto di utenza può costituire corrispettivo anche se è obbligatorio per l’utente.
  • Il soggetto che ritenga di aver pagato IVA non dovuta su importi addebitati dal fornitore non può, di regola, ottenere il rimborso nel giudizio tributario se manca il presupposto per agire direttamente contro l’Amministrazione; la ripetizione va esperita in via civilistica nei confronti del cedente, che è il soggetto legittimato a chiedere a sua volta il rimborso al fisco.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati o comunque definiti in conformità alla proposta, la mancata adesione alla valutazione del consigliere relatore, poi confermata dal Collegio, può fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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