Cassazione Civile, Ordinanza n. 05231/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società di capitali per l'indebita deduzione di costi e detrazione di IVA, in relazione a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti per gli anni d'imposta 2010 e 2011, nonché da un atto di contestazione e successivo atto di irrogazione di sanzioni notificati alla persona fisica ritenuta amministratore di fatto della società, quale autore e beneficiario delle violazioni. Il contribuente aveva contestato davanti ai giudici tributari sia di aver svolto funzioni di amministratore di fatto sia l'applicabilità dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003, sostenendo che la società avesse svolto effettiva attività d'impresa e non fosse una mera cartiera. In cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003, assumendo che la Corte di merito avesse erroneamente escluso l'applicazione della regola della responsabilità esclusiva della persona giuridica, nonostante la società avesse un rilevante volume d'affari e sostenesse costi significativi, sicché le violazioni avrebbero avvantaggiato la società e non lui personalmente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto la veste formale della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito. È stato ribadito che il principio di cui all'art. 7 del d.l. n. 269/2003, che in via generale addossa le sanzioni alla sola persona giuridica, non opera quando la società sia una mera cartiera utilizzata come schermo per commettere illeciti fiscali a personale vantaggio dell'amministratore di fatto. Poiché la decisione di merito aveva accertato in fatto che la società era stata costituita e utilizzata come paravento fraudolento e che il ricorrente era l'amministratore di fatto e il beneficiario delle violazioni, la censura non era scrutinabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003
Le sanzioni amministrative tributarie relative a società o enti con personalità giuridica gravano in via esclusiva sulla persona giuridica, ma tale regola non opera se la società è una mera cartiera costituita come schermo per il compimento di illeciti fiscali a vantaggio personale dell'amministratore di fatto.
art. 2 e art. 9 d.lgs. n. 472/1997
Richiamati quali basi dell'atto di contestazione e della responsabilità sanzionatoria nei confronti della persona fisica ritenuta autore/beneficiario delle violazioni.
Richiamato dall'Ufficio per estendere la solidarietà della persona fisica alle sanzioni irrogate alla società.
art. 16, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
Norma richiamata per le deduzioni difensive presentate dal contribuente in sede amministrativa.
In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta e di manifesta infondatezza del ricorso, la Corte applica d'ufficio le ulteriori somme previste dai commi 3 e 4.
La definizione anticipata del ricorso in conformità alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la regola della riferibilità esclusiva delle sanzioni alla società con personalità giuridica non si applica quando l'ente sia una struttura meramente fittizia o cartolare, costituita ed utilizzata come schermo per la commissione di illeciti fiscali a vantaggio personale della persona fisica che ne ha gestito di fatto l'attività.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che la società è una cartiera e che la persona fisica è l'amministratore di fatto beneficiario delle violazioni, la censura che deduce formalmente violazione di legge ma mira in sostanza a contestare quell'apprezzamento fattuale è inammissibile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito mediante la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie e del significato concreto attribuito ai fatti dal giudice di merito.
- In presenza di una definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e di ricorso manifestamente infondato, la Corte applica le misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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