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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05231/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società di capitali per l'indebita deduzione di costi e detrazione di IVA, in relazione a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti per gli anni d'imposta 2010 e 2011, nonché da un atto di contestazione e successivo atto di irrogazione di sanzioni notificati alla persona fisica ritenuta amministratore di fatto della società, quale autore e beneficiario delle violazioni. Il contribuente aveva contestato davanti ai giudici tributari sia di aver svolto funzioni di amministratore di fatto sia l'applicabilità dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003, sostenendo che la società avesse svolto effettiva attività d'impresa e non fosse una mera cartiera. In cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003, assumendo che la Corte di merito avesse erroneamente escluso l'applicazione della regola della responsabilità esclusiva della persona giuridica, nonostante la società avesse un rilevante volume d'affari e sostenesse costi significativi, sicché le violazioni avrebbero avvantaggiato la società e non lui personalmente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto la veste formale della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito. È stato ribadito che il principio di cui all'art. 7 del d.l. n. 269/2003, che in via generale addossa le sanzioni alla sola persona giuridica, non opera quando la società sia una mera cartiera utilizzata come schermo per commettere illeciti fiscali a personale vantaggio dell'amministratore di fatto. Poiché la decisione di merito aveva accertato in fatto che la società era stata costituita e utilizzata come paravento fraudolento e che il ricorrente era l'amministratore di fatto e il beneficiario delle violazioni, la censura non era scrutinabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003

    Le sanzioni amministrative tributarie relative a società o enti con personalità giuridica gravano in via esclusiva sulla persona giuridica, ma tale regola non opera se la società è una mera cartiera costituita come schermo per il compimento di illeciti fiscali a vantaggio personale dell'amministratore di fatto.

  • art. 2 e art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamati quali basi dell'atto di contestazione e della responsabilità sanzionatoria nei confronti della persona fisica ritenuta autore/beneficiario delle violazioni.

  • art. 11 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dall'Ufficio per estendere la solidarietà della persona fisica alle sanzioni irrogate alla società.

  • art. 16, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    Norma richiamata per le deduzioni difensive presentate dal contribuente in sede amministrativa.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta e di manifesta infondatezza del ricorso, la Corte applica d'ufficio le ulteriori somme previste dai commi 3 e 4.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata del ricorso in conformità alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96 c.p.c.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, la regola della riferibilità esclusiva delle sanzioni alla società con personalità giuridica non si applica quando l'ente sia una struttura meramente fittizia o cartolare, costituita ed utilizzata come schermo per la commissione di illeciti fiscali a vantaggio personale della persona fisica che ne ha gestito di fatto l'attività.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che la società è una cartiera e che la persona fisica è l'amministratore di fatto beneficiario delle violazioni, la censura che deduce formalmente violazione di legge ma mira in sostanza a contestare quell'apprezzamento fattuale è inammissibile in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito mediante la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie e del significato concreto attribuito ai fatti dal giudice di merito.
  • In presenza di una definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e di ricorso manifestamente infondato, la Corte applica le misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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