Cassazione Civile, Ordinanza n. 05230/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell’Agenzia delle entrate, del rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2009 per euro 300.000,00, credito che il raggruppamento temporaneo di imprese assumeva maturato per l’applicazione del meccanismo del reverse charge sulle fatture emesse, in qualità di subappaltatore, nei confronti dell’appaltatore principale per lavori di costruzione di un parco eolico. Dopo un primo giudizio concluso con rinvio disposto dalla Cassazione, il giudice di rinvio ha accolto l’appello dell’Ufficio e confermato il diniego. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la parte ricorrente deduceva violazione ed errata applicazione di norme di diritto, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse dato corretta esecuzione alla precedente sentenza di cassazione: in particolare, lamentava che non fosse stata esaminata la possibile qualificazione del raggruppamento come soggetto avente veste societaria di fatto e comunque come soggetto passivo IVA, in relazione all’attività svolta in modo unitario e alla necessità del raggruppamento per l’aggiudicazione dell’appalto; inoltre invocava il principio di neutralità dell’IVA, deducendo una duplicazione dell’imposta e la lesione del diritto di detrazione sull’IVA assolta sugli acquisti. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico: mancava l’indicazione puntuale delle norme asseritamente violate, non era chiaramente ricondotto a uno specifico vizio ex art. 360 c.p.c., non erano specificati i passaggi della sentenza impugnata contestati, né erano stati trascritti o localizzati nel ricorso i documenti e gli atti processuali su cui la censura si fondava (tra cui partita IVA, registri IVA e registri vendite).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché il motivo proposto non rispettava i requisiti di specificità, completezza e autosufficienza richiesti per il giudizio di legittimità. Ha affermato che il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata e che il ricorrente deve indicare con precisione la norma violata, il vizio dedotto, i capi della decisione impugnata e i documenti rilevanti, senza rinvii generici ad atti o allegazioni esterne. Ritenendo il motivo un "non motivo", la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese e, definendo il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi riconducibili a uno dei vizi tipizzati e formulati con specificità e pertinenza rispetto alla decisione impugnata
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferiti al decisum; la loro mancanza rende il motivo inidoneo e quindi inammissibile
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
chi denuncia l’omessa o erronea valutazione di documenti deve indicarne esattamente sede processuale e contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel precedente giudizio di legittimità in relazione alla novità delle questioni dedotte in appello
richiamato nel precedente giudizio di legittimità sul tema della motivazione dell’atto di diniego
artt. 30 e 17, comma 6, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
richiamati nel precedente giudizio di legittimità sul credito IVA e sul regime del reverse charge
art. 37 d.lgs. n. 163/2006
richiamato nel precedente giudizio di legittimità in relazione alla natura e al funzionamento del raggruppamento temporaneo di imprese
la definizione del giudizio in conformità alla proposta comporta l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
in caso di definizione conforme alla proposta, la Corte applica le sanzioni previste dai commi 3 e 4
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferito alla decisione impugnata; non è sufficiente una critica generica o meramente assertiva.
- La censura che deduca violazione di legge deve indicare con precisione le norme violate e collegare in modo intelligibile le argomentazioni al vizio dedotto ex art. 360 c.p.c.
- Quando si contesta l’omessa o erronea valutazione di documenti, il ricorrente ha l’onere di indicarne la precisa collocazione processuale e di trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso, senza rinvii generici ad atti esterni.
- Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: il giudice di legittimità non può supplire alla carenza del motivo qualificandolo autonomamente o ricostruendone d’ufficio il contenuto.
- La mancanza dei requisiti di specificità e autosufficienza del motivo si traduce in inammissibilità del ricorso, essendo il motivo equiparabile a un non motivo.
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