Cassazione Civile, Ordinanza n. 05229/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente e i suoi soci hanno impugnato, in cassazione, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro avvisi di accertamento per il 2014. Alla società erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini Ires e Irap e IVA indetraibile, oltre sanzioni, perché riferiti a fatture emesse da due fornitori reputati emittenti per operazioni oggettivamente inesistenti. Ai soci erano stati notificati avvisi di accertamento ai fini IRPEF ex art. 5 TUIR. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, lamentando motivazione apparente o contraddittoria della sentenza d’appello: da un lato la Corte tributaria aveva dato atto dell’esistenza di documenti di trasporto e doganali attestanti la consegna della merce, dall’altro aveva escluso che tali documenti bastassero a provare l’effettività delle operazioni, senza adeguata disamina della documentazione depositata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata non era né omessa né meramente apparente, poiché la Corte tributaria aveva esplicitato, sia pure sinteticamente, le ragioni del decisum: l’Ufficio aveva fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sull’oggettiva inesistenza delle operazioni, mentre la documentazione prodotta dalla contribuente (fatture, e-mail, DDT, polizze e certificazioni di carico, bolle doganali, fotografie) non era stata ritenuta idonea a dimostrarne l’effettività. In particolare è stato ribadito che, quando l’Amministrazione prova anche per presunzioni semplici l’inesistenza oggettiva delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di provare il contrario e tale onere non è assolto con la sola regolarità formale delle scritture, delle fatture o dei mezzi di pagamento. Il ricorso è stato quindi rigettato; sono state poste a carico dei ricorrenti le spese e sono state applicate le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, n. 4; richiamato anche il comma 2, n. 4 nel testo motivazionale
la sentenza deve contenere l’esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto; il vizio sussiste solo in caso di motivazione omessa, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
comma 1, n. 4; richiamato anche il comma 2, n. 4 nel testo motivazionale
nel processo tributario la decisione deve indicare in modo sufficiente le ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come parametro di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come parametro di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o vizi processuali
richiamato per la pretesa impositiva nei confronti dei soci della società di persone
terzo comma; richiamato anche l’art. 380-bis.1 c.p.c.
la definizione del giudizio in conformità alla proposta consente l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale
in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta, la Corte applica le sanzioni previste dai commi 3 e 4; l’applicazione discende automaticamente dalla legge nei presupposti indicati
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza omette del tutto l’esposizione delle ragioni della decisione, oppure presenta affermazioni inconciliabili o logicamente incomprensibili; non basta che la motivazione sia sintetica o non esamini espressamente ogni allegazione.
- Nel processo tributario, quando l’Ufficio dimostra con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti l’oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettività delle operazioni contestate.
- L’onere probatorio del contribuente non può ritenersi assolto con la sola produzione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento, perché tali elementi possono essere normalmente impiegati anche per simulare operazioni fittizie.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni singolo argomento o documento, essendo sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; gli argomenti non esaminati espressamente possono ritenersi implicitamente disattesi.
- Nel giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., l’applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. segue automaticamente alla definizione stessa, se ricorrono i presupposti normativi richiamati dalla Corte.
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