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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21297/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento sostenendo che fosse illegittima perché basata su un avviso di accertamento presupposto che, a suo dire, non gli era stato validamente notificato. In particolare, deduceva che la notificazione dell’avviso, eseguita direttamente dall’ufficio finanziario a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, era viziata perché non sarebbe stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale in caso di temporanea irreperibilità, né la comunicazione di avvenuta notifica nel caso di consegna a un consegnatario diverso dal destinatario. Con il primo motivo lamentava violazione di varie norme sulla notificazione degli atti tributari e postali; con il secondo motivo sosteneva, in subordine, che la cartella dovesse comunque essere annullata perché l’avviso non gli avrebbe consentito di venire a conoscenza dell’atto impositivo secondo le forme corrette.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, quando l’avviso di accertamento è notificato direttamente dall’amministrazione a mezzo posta con raccomandata A/R, si applicano le regole del regolamento postale ordinario e non quelle del codice di rito o della disciplina speciale richiamata dal ricorrente. In tale procedimento semplificato, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e del deposito presso l’ufficio postale, senza necessità di ulteriori comunicazioni di avvenuta notifica. Per questo il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890

    consente la notificazione diretta dell’avviso di accertamento da parte dell’ufficio finanziario mediante servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

  • art. 40 d.P.R. n. 655/1982

    evocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo per la fattispecie perché la notificazione diretta a mezzo posta è regolata dal servizio postale ordinario.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a sovvertire il regime della notifica diretta dell’atto presupposto.

  • art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente nella censura, senza che la Corte lo ritenga decisivo ai fini della validità della notifica esaminata.

  • art. 6 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto applicabile nel senso prospettato ai fini della notificazione diretta a mezzo posta.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto fondante l’assunto di invalidità della notificazione dell’avviso presupposto.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    evocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte osserva che non rileva nel caso di notifica diretta a mezzo posta eseguita dall’amministrazione.

  • artt. 7 e 8 L. n. 890/1982

    non applicabili alla notificazione diretta dell’atto impositivo a mezzo posta, che segue la disciplina del regolamento postale ordinario.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dalla Corte in relazione alla possibilità per il contribuente di chiedere la rimessione in termini se dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato in rubrica dai motivi del ricorso come norma di rinvio, ma senza incidenza decisiva sulla soluzione della causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla Corte per ricordare che la Corte costituzionale ne ha ritenuto legittimo il regime, valorizzando il bilanciamento tra esigenze del fisco e tutela del contribuente.

  • Corte cost. n. 175/2018

    ha ritenuto legittimo il regime della notifica e valorizzato la possibilità per il contribuente di chiedere la rimessione in termini se prova di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa non imputabile.

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta degli atti impositivi eseguita dall’amministrazione a mezzo posta con raccomandata A/R, la validità del perfezionamento va verificata alla luce del regolamento postale ordinario, non delle regole della notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario o delle disposizioni speciali invocate per altre forme di notifica.
  • In caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica diretta a mezzo posta si considera perfezionata decorsi dieci giorni dal deposito e dall’avviso di giacenza, senza necessità di una ulteriore comunicazione di avvenuta notifica.
  • La mancata spedizione di avvisi ulteriori rispetto all’avviso di giacenza non determina, di per sé, l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento quando la disciplina applicabile è quella della raccomandata ordinaria.
  • Il contribuente che deduca di non avere avuto conoscenza effettiva dell’atto può far valere la rimessione in termini, ma deve allegare e dimostrare che la mancata conoscenza è dipesa da causa a lui non imputabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

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