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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21270/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente affidato, sul quale operavano due aperture di credito. In primo grado gli opponenti avevano contestato, tra l'altro, anatocismo, usura originaria, validità del contratto per asserita mancanza di sottoscrizione della banca e prescrizione delle rimesse indebite; il Tribunale aveva poi rilevato d'ufficio l'usurarietà delle clausole dei contratti di apertura di credito del 2005 e 2007, revocando il decreto. In appello la banca ha impugnato la decisione e la Corte territoriale ha riformato la sentenza, ritenendo che la nullità per usura non potesse essere rilevata d'ufficio in assenza di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi da parte degli opponenti e che, comunque, non fossero dovute le commissioni di massimo scoperto non correttamente pattuite. I ricorrenti hanno proposto cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso il potere del primo giudice di rilevare d'ufficio la nullità per usura; (2) violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. perché la Corte avrebbe negato il rilievo officioso senza considerare che la banca aveva prodotto i contratti e che la questione era entrata nel processo; (3) violazione dell'art. 1421 c.c., in combinato con gli artt. 644 c.p. e 1418 c.c., sostenendo che la nullità per usura sarebbe sempre rilevabile d'ufficio senza ulteriori condizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse conforme al principio per cui la nullità contrattuale, anche quando rilevabile d'ufficio, può essere dichiarata solo se i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente introdotti o comunque acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni. I motivi primo e terzo sono stati ritenuti infondati/inammissibili perché non colgono la ratio decidendi, dato che la Corte territoriale non ha negato in astratto il rilievo officioso della nullità, ma ha escluso che nel caso concreto vi fossero gli elementi di fatto necessari già ritualmente acquisiti. Inoltre, tali censure sono state giudicate prive di autosufficienza, perché non indicavano con precisione gli atti e i documenti rilevanti e la loro localizzazione processuale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ne accoglie la lettura proposta dai ricorrenti, perché la nullità rilevabile d'ufficio non prescinde dall'acquisizione processuale dei fatti rilevanti.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in tema di contraddittorio; la Corte di cassazione non ravvisa la violazione dedotta, poiché il problema non è l'astratta rilevabilità officiosa, ma la mancanza di fatti ritualmente allegati.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti sul tema della disponibilità delle prove e del contraddittorio; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1421 c.c.

    "Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata di ufficio dal giudice"

    la nullità è rilevabile d'ufficio, ma solo se i presupposti di fatto siano stati ritualmente introdotti o comunque acquisiti in causa nel rispetto delle preclusioni processuali.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato quale norma sulla nullità del contratto per contrasto con norme imperative, in relazione all'usurarietà delle clausole.

  • art. 644 c.p.

    richiamato come parametro della disciplina penale dell'usura, nel combinato prospettato dai ricorrenti con la nullità civilistica.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: occorre indicare e localizzare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La nullità contrattuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, presuppone che i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati o comunque ritualmente acquisiti al processo; il giudice non può fondare il rilievo su fatti nuovi o su un'indagine esplorativa finalizzata a reperirli.
  • Il potere officioso di rilevare una nullità non elimina le preclusioni assertive e istruttorie: non sono ammissibili nuove prove introdotte solo per dimostrare un vizio di nullità non emerso nei tempi e nei modi processualmente corretti.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge o errores in procedendo deve rispettare l'autosufficienza, indicando specificamente gli atti e i documenti rilevanti, il loro contenuto essenziale e la loro precisa collocazione nel fascicolo.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi ad attaccare una regola astratta diversa da quella effettivamente applicata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoConto correnteImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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