Cassazione Civile, Ordinanza n. 21262/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La Procura Regionale ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa pendente davanti alla Corte dei conti siciliana. La lite originaria riguarda la richiesta di condanna, principale nei confronti della banca e subordinata verso altri soggetti, per il presunto danno erariale subito dalla Regione Siciliana, quantificato in euro 116.266.089,92, in relazione alla sottoscrizione nel 2005 di contratti di swap, poi rinegoziati nel 2006 ed estinti anticipatamente nel 2021. Secondo l'accusa contabile, la banca non si sarebbe limitata a svolgere un ruolo di consulente esterna o controparte contrattuale, ma avrebbe assunto di fatto una funzione decisoria nella ristrutturazione del debito regionale, sostituendosi all'ente nelle scelte finanziarie, con operazioni asseritamente prive di ragione economica e contrastanti con la normativa di settore. La banca ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sostenendo di avere operato solo come advisor esterno e che il petitum sostanziale fosse in realtà riconducibile a violazioni di obblighi informativi e comportamentali di matrice civilistica. Nel regolamento la Procura ha quindi chiesto di affermare la giurisdizione della Corte dei conti; la resistente ha replicato contestando l'esistenza di un rapporto di servizio e l'ammissibilità di alcune allegazioni/documenti prodotti in sede di regolamento.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sul giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura Regionale nei confronti della banca. Ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo, pur proposto dalla stessa Procura che aveva introdotto il giudizio di merito, poiché l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta aveva reso attuale e concreto l'interesse alla decisione. Nel merito della questione di giurisdizione, la Corte ha applicato il criterio del petitum sostanziale e ha osservato che, ai fini del riparto di giurisdizione, rileva la prospettazione di un rapporto di servizio di fatto, ossia l'eventuale inserimento continuativo del soggetto privato nell'apparato organizzativo dell'amministrazione con assunzione di funzioni pubblicistiche o sostitutive delle scelte dell'ente. In base alle allegazioni della Procura, la banca sarebbe stata non solo controparte e consulente, ma compartecipe delle decisioni sulla gestione del debito regionale, con ingressi operativi negli uffici e predisposizione di note e valutazioni interne. Tuttavia, la Corte ha precisato che restano estranei alla giurisdizione contabile i profili di responsabilità fondati sulla sola violazione di obblighi informativi e di correttezza contrattuale, che appartengono alla sfera civilistica. Il regolamento è stato quindi deciso con affermazione della giurisdizione contabile e rimessione delle parti al giudice contabile anche per le spese.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, n. 4), c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del regolamento preventivo di giurisdizione
la decisione sulla giurisdizione è limitata all'oggetto della domanda e non pregiudica le questioni di merito o di proponibilità
richiamato nel riferimento al precedente giurisprudenziale in tema di ricorso per cassazione in materia di giurisdizione
artt. 33 d.P.R. 398/03 previg.
citati come norme richiamate nel precedente sulle operazioni in derivati e sul ruolo della banca come specialista del debito pubblico
citato come norma richiamata nel precedente sulle operazioni in derivati e sul ruolo della banca come specialista del debito pubblico
Massime di principio
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte deve individuare il giudice munito di giurisdizione sulla base del petitum sostanziale e delle allegazioni di fatto, senza risolvere le questioni di merito relative all'effettiva fondatezza della pretesa.
- In tema di responsabilità amministrativa, la giurisdizione della Corte dei conti può sussistere anche nei confronti di un soggetto privato quando, secondo la prospettazione della domanda, questi abbia assunto di fatto un rapporto di servizio con l'amministrazione, inserendosi continuativamente nella sua organizzazione e sostituendosi alle sue scelte pubblicistiche.
- Non basta la mera qualità di controparte contrattuale o di consulente esterno per radicare la giurisdizione contabile: occorre l'allegazione di un ruolo pubblico o para-pubblico sostitutivo o compartecipe delle decisioni dell'ente.
- Se la domanda risarcitoria si fonda esclusivamente su inadempimenti contrattuali, violazioni di obblighi informativi o correttezza dell'intermediario finanziario, la controversia resta di natura privatistica e appartiene al giudice ordinario.
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione sono valutabili le allegazioni e i documenti utili alla verifica della giurisdizione senza applicare le restrizioni proprie della produzione documentale nel giudizio di cassazione, poiché non si tratta di un mezzo di impugnazione.
- La distinzione tra giurisdizione e merito impone di non confondere la prova della giurisdizione con la prova della pretesa azionata: la prima si valuta in astratto sulla situazione soggettiva dedotta, la seconda resta riservata al giudice del merito.
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