Cassazione Civile, Ordinanza n. 21261/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La lite origina da ripetuti allagamenti e danni a un immobile e a un’attività d’impresa, ritenuti conseguenza dell’inadeguatezza e della mancata manutenzione/adeguamento di una condotta fognaria e delle opere di raccolta delle acque meteoriche in una zona urbana. In un primo giudizio civile era stata riconosciuta la responsabilità di Roma Capitale per i danni direttamente causati dai cedimenti dell’impianto, ma era stata negata la domanda relativa alla diminuzione di valore dell’immobile e dichiarata la difettosa giurisdizione del giudice ordinario per la pretesa di rispristino e per i danni da inagibilità/trasferimento dell’attività. Successivamente, il privato ha agito davanti al TAR chiedendo sia un ordine di provvedere all’adeguamento, alla messa in sicurezza e alla messa a norma della condotta, sia il risarcimento del danno da ritardo e dei danni conseguenti al trasferimento dell’attività; anche il condominio ha proposto domanda autonoma/incidentale per i danni da allagamento del parcheggio. Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa e ha accolto nel merito le domande. In appello, il Consiglio di Stato ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che si trattava di mera attività materiale di manutenzione e rifacimento di condotte, non connessa all’esercizio di poteri autoritativi. Nel ricorso per cassazione si è dedotto, in via principale, il conflitto reale negativo di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo; in subordine, si è chiesta la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato per affermazione della giurisdizione amministrativa, valorizzando l’asserita natura di pianificazione urbanistica e governo del territorio dell’attività richiesta all’amministrazione, nonché il dedotto giudicato interno sulla giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile la denuncia del conflitto reale negativo di giurisdizione e ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla giurisdizione per effetto della precedente sentenza non definitiva del TAR, poiché tale decisione aveva dichiarato solo l’inammissibilità di alcune domande (silenzio e danno da ritardo) senza pronunciarsi, neppure implicitamente, sulla giurisdizione per le ulteriori domande. Esaminando il petitum sostanziale, la Corte ha qualificato la controversia come avente ad oggetto la richiesta di un facere specifico di natura tecnica/materiale, consistente nell’adeguamento e manutenzione del sistema fognario per evitare allagamenti e infiltrazioni, oltre al risarcimento dei danni da cattiva manutenzione o gestione dell’impianto comunale. Ha quindi affermato che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, richiamando il principio secondo cui simili domande, fondate su responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione e su attività non autoritativa, non rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica-edilizia. Conseguentemente, il conflitto è stato risolto con attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario e rimessione della causa a quel giudice anche per le spese; le impugnazioni subordinate contro la sentenza del Consiglio di Stato sono state assorbite.
Norme richiamate
richiamato come base dell’accertamento tecnico preventivo introduttivo della vicenda
evocato nei gradi di merito, ma la Corte valorizza soprattutto la riconduzione della pretesa alla responsabilità aquiliana e alla gestione/manutenzione di beni pubblici; non è la norma decisiva per il riparto di giurisdizione
richiamato quale fondamento della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per cattiva manutenzione o gestione degli impianti comunali
art. 133, co. 1, lett. f), c.p.a.
la Corte esclude che la controversia vi rientri, perché non coinvolge atti o comportamenti riconducibili, anche mediamente, all’esercizio di poteri autoritativi in materia urbanistica-edilizia
richiamato nelle domande di merito per il risarcimento in forma specifica; non muta il riparto di giurisdizione quando il petitum sostanziale resta un facere materiale
evocato dal TAR per escludere il rimedio avverso il silenzio in relazione a un’attività materiale non sollecitabile con tale strumento
richiamato per escludere che vi sia stata translatio iudicii nel precedente passaggio dal giudizio civile al giudizio amministrativo
ritenuto strumento ammissibile per denunciare in ogni tempo il conflitto reale negativo di giurisdizione
art. 59 della legge n. 69 del 2009
considerato non idoneo ad abrogare l’art. 362 c.p.c.; disciplina la riassunzione dopo declinatoria ma non esaurisce le ipotesi di conflitto negativo
richiamato per delimitare la giurisdizione amministrativa ai comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio del potere amministrativo
d.lgs. n. 80 del 1998, art. 34
menzionato nel richiamo giurisprudenziale; non viene ritenuto sufficiente ad attrarre la controversia nella giurisdizione esclusiva amministrativa dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004
richiamato nel medesimo contesto sull’urbanistica ed edilizia, ma non ritenuto decisivo per spostare la giurisdizione
sentenza Corte cost. n. 204 del 2004
richiamata come punto di svolta: la giurisdizione esclusiva amministrativa non si estende alle controversie in cui la p.a. non esercita poteri autoritativi
sentenza Corte cost. n. 191 del 2006
richiamata nel quadro dei limiti alla giurisdizione esclusiva amministrativa
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale desumibile dalla causa petendi e non la sola formulazione letterale delle domande.
- Quando il privato chiede la condanna della pubblica amministrazione a realizzare opere tecniche o materiali di manutenzione, adeguamento o ripristino di un impianto pubblico, e il risarcimento dei danni da cattiva manutenzione o gestione, la controversia appartiene di regola al giudice ordinario, perché attiene a un’attività soggetta al neminem laedere e non all’esercizio di poteri autoritativi.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia richiede un collegamento, anche mediato, con l’esercizio di poteri pubblicistici; non basta che la domanda, in concreto, riguardi un’opera o un’infrastruttura urbanistica se ciò che si contesta è solo l’omesso facere materiale.
- Le domande risarcitorie e di condanna in forma specifica non si frammentano per singole voci di danno al fine di radicare giurisdizioni diverse: il criterio di riparto va applicato con riguardo al medesimo danno-evento e al titolo della responsabilità dedotta.
- Il conflitto reale negativo di giurisdizione può essere denunciato alle Sezioni Unite anche quando i due giudici appartenenti a ordini diversi abbiano entrambi declinato la giurisdizione, senza che sia necessario il previo e integrale esperimento dei meccanismi di cui all’art. 59 l. n. 69/2009, e anche se una delle pronunce sia passata in giudicato.
- Una pronuncia non definitiva che dichiari l’inammissibilità di alcune domande non produce, di per sé, giudicato interno sulla giurisdizione rispetto alle altre domande non decise nel merito della giurisdizione stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21262/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21263/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21269/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21270/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21271/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21272/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →