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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21271/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva presentato istanza di disapplicazione, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 e per gli effetti dell'art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, al fine di poter utilizzare perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi maturate in occasione di una fusione per incorporazione. L'Ufficio aveva dichiarato l'istanza inammissibile perché non preventiva, ritenendo che dovesse essere presentata entro una certa data antecedente alla dichiarazione dei redditi. I giudici di merito avevano confermato la non impugnabilità del diniego, qualificandolo come atto privo di definitività. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo che l'elenco degli atti impugnabili non è tassativo in senso assoluto e che devono essere comunque impugnabili anche gli atti che incidono in modo definitivo sulla situazione tributaria del contribuente, senza attendere un successivo atto autoritativo tipico.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il diniego di interpello/disapplicazione, quando abbia contenuto sostanziale di diniego definitivo di un beneficio fiscale e impedisca in via non temporanea la fruizione dell'agevolazione richiesta, è impugnabile davanti al giudice tributario. Ha quindi ricondotto l'atto impugnato alla categoria degli atti impugnabili ex art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, come diniego di agevolazione, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della norma. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base dell'istanza di disapplicazione di norme antielusive presentata dalla società

  • art. 172, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917

    richiamato come norma la cui disapplicazione era richiesta per ottenere l'utilizzo di perdite ed eccedenze di interessi passivi a seguito di fusione

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'elenco degli atti impugnabili è tassativo per categorie e consente l'impugnazione anche di provvedimenti atipici che abbiano contenuto sostanziale e effetti equivalenti a quelli degli atti tipici, come un diniego definitivo di agevolazione

  • art. 100 c.p.c.

    invocato nel ricorso a sostegno dell'interesse ad agire contro l'atto lesivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla tutela giurisdizionale

  • art. 113 Cost.

    richiamato a sostegno della sindacabilità giurisdizionale degli atti dell'amministrazione

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai soli fini della partecipazione all'udienza

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale della trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, la tassatività degli atti impugnabili va letta per categorie sostanziali e non per meri nomi formali: sono impugnabili anche atti atipici che producano effetti equivalenti a quelli degli atti tipici elencati.
  • Un diniego di interpello o di disapplicazione è impugnabile quando non si limiti a esprimere un orientamento interlocutorio, ma abbia contenuto sostanziale di diniego definitivo di un beneficio fiscale e impedisca in modo non temporaneo la fruizione dell'agevolazione richiesta.
  • L'accesso alla tutela giurisdizionale nel processo tributario non può essere precluso quando l'atto amministrativo incida in modo immediato e definitivo sulla posizione del contribuente, perché la tutela deve essere interpretata in modo estensivo e costituzionalmente orientato.
  • La qualificazione dell'atto come impugnabile dipende dai suoi effetti sostanziali sulla sfera giuridica del contribuente, non dalla denominazione adottata dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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