Cassazione Civile, Ordinanza n. 21263/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da tre decreti ingiuntivi ottenuti da una geometra per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per attività tecniche e urbanistiche: relazioni di stima di immobili, adempimenti finalizzati alla vendita di terreni, predisposizione di scritture preliminari e attività connesse alla valorizzazione e alienazione di un’area. Gli ingiunti hanno proposto opposizione sostenendo che tali attività non fossero state effettivamente svolte; il Tribunale ha revocato i decreti ma ha comunque condannato gli opponenti al pagamento di una somma ridotta. In appello, i soccombenti hanno chiesto la riforma integrale; la Corte territoriale ha riconosciuto solo parte del credito professionale e, pur riducendo l’importo dovuto, ha posto le spese del grado di appello a carico della professionista. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dei criteri di liquidazione del compenso professionale e motivazione carente/contraddittoria nella quantificazione del credito; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi all’attività professionale svolta, in particolare studi di massima, scritture preliminari e attività di supporto alla vendibilità dell’area; 3) erronea regolazione delle spese, sostenendo che non potesse essere condannata alle spese pur essendo risultata, almeno in parte, vittoriosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo inammissibili le censure sulla motivazione perché estranee al sindacato di legittimità così come ridotto dalla riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e comunque infondate nella parte in cui miravano a rivalutare il merito probatorio; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, una volta riformata la decisione e riconosciuto alla professionista un importo inferiore rispetto al primo grado, la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere a una nuova regolazione unitaria e globale delle spese dei gradi di merito. La condanna della parte parzialmente vittoriosa alle spese d’appello è stata ritenuta erronea, perché l’accoglimento ridotto di un’unica domanda non integra di regola reciproca soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il controllo di legittimità non consente di trasformare le doglianze in una nuova valutazione del merito; dopo la riforma del n. 5 è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 2233 c.c.
Il compenso del professionista va determinato in relazione ai criteri applicabili alla prestazione svolta, ma la censura sulla concreta quantificazione non può risolversi in richiesta di rivalutazione di merito se la Corte territoriale ha già apprezzato le attività dedotte e provate.
art. 111 Cost.
La motivazione è sindacabile solo nei limiti costituzionalmente rilevanti; non è sufficiente lamentare mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 132 c.p.c.
La motivazione apparente o mancante integra vizio denunciabile; non lo integra la semplice contestazione della sufficienza dell’argomentazione.
legge n. 144/1949
I criteri di liquidazione dell’onorario professionale richiamati dalla parte non consentono, in cassazione, di sovrapporre una diversa valutazione del quantum quando il giudice di merito abbia già operato un apprezzamento delle attività provate.
art. 26 legge n. 144/1949
L’onorario va parametrato a tempo impiegato, estensione, importanza dell’opera o dell’incarico, ma la Corte non ha ravvisato violazione di tali criteri nella decisione impugnata quanto al merito della quantificazione.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese deve seguire il criterio della soccombenza, valutato in modo unitario e globale rispetto all’esito complessivo della lite.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese può operare nei casi consentiti dalla legge, ma non può tradursi nella condanna della parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese della controparte per la sola riduzione dell’accoglimento di un’unica domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare la motivazione della sentenza di merito lamentandone la mera insufficienza, la contraddittorietà o la non condivisibilità, poiché il controllo è limitato ai soli casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove documentali e testimoniali già esaminate dal giudice di merito.
- Quando il giudice di appello riforma la decisione di primo grado e riconosce solo una parte della pretesa originaria, la liquidazione delle spese deve essere effettuata sulla base dell’esito complessivo e unitario della lite, non mediante un frazionamento che attribuisca automaticamente la soccombenza alla parte risultata comunque vittoriosa in parte.
- L’accoglimento soltanto ridotto di un’unica domanda non integra, di regola, reciproca soccombenza; la parte che ottiene l’accoglimento, sia pure parziale, non può essere condannata alle spese della controparte per il solo fatto che la domanda sia stata riconosciuta in misura inferiore a quella richiesta.
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