Cassazione Civile, Ordinanza n. 21269/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società agricola, quale debitrice principale, e di alcuni fideiussori, per il pagamento di somme asseritamente dovute per anticipi su fatture e per quattro cambiali agrarie. Gli opponenti contestavano la prova del credito e sostenevano che le varie agevolazioni creditizie fossero tutte confluite e regolate nel conto corrente con apertura di credito della società, di cui mancavano gli estratti conto, con conseguente impossibilità per la banca di pretendere singole poste autonome. Deducevano inoltre l’assenza di prova dell’effettiva erogazione delle somme relative alle cambiali agrarie e la nullità dei relativi prestiti per deviazione dallo scopo legale; in via subordinata eccepivano che, ove i rapporti fossero stati autonomi, dovesse operare la compensazione; contestavano poi la validità delle clausole sugli interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale e le commissioni di massimo scoperto. In appello la Corte territoriale aveva distinto il credito azionato dalla banca dal saldo del conto corrente, ritenendo che la domanda monitoria si fondasse su titoli negoziali diversi dal conto corrente, e aveva dichiarato la nullità dei prestiti agrari per utilizzazione delle somme a estinzione di pregresse passività, ma affermando comunque il diritto della banca alla restituzione del capitale erogato, essendo stata richiesta solo la sorte capitale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame del fatto decisivo dell’unitarietà dei rapporti; violazione delle regole sulle presunzioni; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver attribuito valore a elementi non provati; violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova; e violazione delle norme sulla nullità del mutuo agrario per avere ritenuto dovuto il capitale nonostante la nullità del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché miravano, sotto la veste formale di vizio motivazionale, violazione delle presunzioni e violazione delle regole di valutazione della prova, a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il quarto motivo, coerente la decisione di merito nell’attribuire alla banca l’onere probatorio solo sui rapporti posti a base della domanda monitoria e ai debitori l’onere di provare il saldo del conto corrente oggetto della domanda riconvenzionale; ha ritenuto manifestamente infondato il quinto motivo, perché la nullità del mutuo agrario non esclude la restituzione del capitale erogato, e la banca aveva domandato soltanto la sorte capitale, non gli interessi. È stata confermata la condanna dei ricorrenti alle spese in favore della cessionaria del credito, con compensazione delle spese nei rapporti con la banca originaria, e disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale; le censure sulla prova e sul merito non sono ammissibili sotto il n. 5 se mirano solo a una nuova valutazione dei fatti. Le doglianze ex n. 3 non possono mascherare richieste di rivalutazione istruttoria.
La violazione delle presunzioni è deducibile solo se il giudice sbaglia i criteri giuridici dell’inferenza presuntiva; non basta contestare il peso o l’attendibilità degli indizi.
L’apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l’errore di sussunzione e non la diversa lettura del materiale probatorio.
La violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove inesistenti; non è deducibile quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove acquisite.
È denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non quando si lamenti un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice altera il criterio legale di distribuzione dell’onere probatorio, non se ritiene erroneamente raggiunta la prova sulla base delle risultanze istruttorie.
La nullità del contratto di finanziamento comporta la restituzione delle attribuzioni patrimoniali senza causa; la banca può chiedere la restituzione del capitale erogato e, se del caso, degli interessi al tasso legale.
art. 43 d.lgs. n. 385 del 1993
Il mutuo agrario deve rispettare la finalità legale; la deviazione dallo scopo può determinare nullità del contratto, ma ciò non elimina il diritto alla restituzione del capitale effettivamente erogato.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Nella cessione di crediti in blocco la verifica della comprensione del credito tra quelli ceduti è questione di fatto processuale valutabile dal giudice sulla base degli elementi offerti.
La cessione di crediti bancari può avvenire mediante cartolarizzazione con pubblicazione dell’avviso di cessione; la cessionaria può costituirsi in cassazione quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la banca agisce per crediti fondati su titoli negoziali autonomi rispetto al conto corrente, l’eventuale contestazione del saldo del conto non può automaticamente estendersi a quei diversi rapporti, ciascuno restando assoggettato al proprio regime probatorio.
- Il correntista che proponga domanda di accertamento del saldo e di ripetizione dell’indebito deve produrre la completa serie degli estratti conto necessari alla ricostruzione del rapporto; in mancanza, l’incompletezza documentale ricade sulla parte che agisce in ripetizione.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio motivazionale, della violazione delle presunzioni o della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., se in realtà si mira solo a una diversa ricostruzione del fatto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice individua erroneamente la parte gravata dall’onere della prova; non quando, nel valutare le prove, ritenga dimostrato o non dimostrato un fatto.
- La nullità di un contratto di finanziamento o mutuo non elimina, di regola, l’obbligo di restituire il capitale effettivamente erogato; essa incide sulle prestazioni accessorie non dovute, salva la diversa domanda di ripetizione dell’indebito.
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