Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19986/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dalla cessione, con atto notarile del 28 gennaio 2010, di alcuni crediti IVA chiesti a rimborso da una società a favore di una banca. La cessione fu notificata all’Agenzia delle entrate l’11 febbraio 2010; l’Agenzia ne diede poi notizia all’Agente della riscossione con fax del 3 marzo 2010. Per il credito IVA annuale 2008, il rimborso era stato erogato all’originaria cedente; per i crediti IVA infrannuali 2009, le istanze erano state prima sospese e poi archiviate per mancata produzione della documentazione richiesta dall’Ufficio, con formazione del diniego tacito. La CTP accolse il ricorso della cessionaria; la CTR confermò. In Cassazione l’Agenzia dedusse tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla cessione dei crediti tributari e sul rimborso IVA, sostenendo che la mancata notifica della cessione anche al concessionario della riscossione rendeva la cessione inopponibile all’Amministrazione e che quindi l’Agenzia non fosse legittimata passiva per il rimborso 2008; 2) violazione della norma sulla cedibilità dei crediti IVA, assumendo che i crediti infrannuali 2009 non fossero cedibili perché non emergenti da dichiarazione annuale; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR considerato che la cessionaria non aveva provato il presupposto del diritto al rimborso e che l’Ufficio aveva legittimamente archiviato le istanze per mancata produzione dei documenti richiesti. La banca resistente ha chiesto il rigetto, mentre ADER ha resistito aderendo al ricorso dell’Agenzia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo, cassato la sentenza impugnata nei capi corrispondenti e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione anche per le spese. Ha affermato che, in materia di cessione di crediti tributari richiesti a rimborso, la mancata notifica anche al concessionario della riscossione determina inefficacia relativa della cessione e quindi inopponibilità all’Amministrazione finanziaria; ha invece confermato la cedibilità dei crediti IVA infrannuali, ma ha censurato la CTR per non avere verificato se la parte istante avesse assolto l’onere di provare i presupposti del rimborso, a fronte della documentazione richiesta dall’Ufficio e non prodotta. L’esito è quindi di cassazione con rinvio limitatamente ai motivi accolti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma utilizzata per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come disciplina ratione temporis del rimborso IVA.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato a sostegno dell’esigenza di notifica della cessione secondo la disciplina dei crediti verso lo Stato.

  • art. 1, comma 4, d.m. n. 384 del 1997

    la doppia notifica all’Ufficio e al concessionario della riscossione è condizione di efficacia della cessione verso l’Amministrazione finanziaria.

  • art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato come base del regime formale della cessione dei crediti verso lo Stato, esteso alla materia tributaria.

  • art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato insieme all’art. 69 sul regime di forma e notifica delle cessioni verso lo Stato.

  • art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come disposizione che, in materia di crediti tributari, rinvia al regime di cui all’art. 69 r.d. 2440/1923.

  • art. 1, comma 7, lett. c), d.m. n. 384 del 1997

    richiamato per evidenziare che la notifica al concessionario tutela anche l’esistenza di iscrizioni a ruolo del cedente, limitando l’efficacia della cessione agli importi eccedenti.

  • art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988 conv. in l. n. 154/1988

    invocato dalla ricorrente per sostenere la tesi della cedibilità solo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale; la Corte lo supera richiamando la giurisprudenza sulla cedibilità dei crediti futuri o infrannuali.

  • art. 1260 c.c.

    richiamato per affermare la cedibilità dei crediti futuri secondo le regole civilistiche.

  • art. 1264 c.c.

    richiamato per spiegare l’efficacia della cessione nei confronti del debitore/Amministrazione e l’inefficacia relativa in caso di mancata opponibilità.

  • art. 1348 c.c.

    richiamato per la possibilità di disporre di un bene futuro o di un credito futuro.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che nel giudizio di rimborso il contribuente ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato indirettamente per chiarire che le difese dell’Amministrazione nel giudizio di rimborso non sono precluse in appello, perché attinenti al thema decidendum originario.

Massime di principio

  • In materia di cessione di crediti tributari richiesti a rimborso, la mancata notifica della cessione anche al concessionario della riscossione non determina nullità del contratto, ma inefficacia relativa e conseguente inopponibilità della cessione all’Amministrazione finanziaria.
  • La doppia notifica prevista dalla disciplina speciale non è un formalismo privo di funzione, ma presidia l’interesse pubblico alla corretta gestione dei rapporti fiscali, anche in relazione a eventuali iscrizioni a ruolo o compensazioni del cedente.
  • La cedibilità dei crediti IVA non dipende dal fatto che il credito sia già esposto nella dichiarazione annuale, essendo sufficiente l’esistenza di uno specifico rapporto giuridico fiscale da cui il credito possa sorgere e cristallizzarsi anche successivamente.
  • La cessione di un credito futuro o infrannuale produce effetti obbligatori secondo le regole civilistiche e diviene pienamente operativa nei confronti del Fisco quando il credito si determina e si rende azionabile secondo la disciplina tributaria.
  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto un’istanza di rimborso, il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
  • In tema di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può contestare in ogni fase i presupposti del diritto dedotto, perché tali difese attengono al merito del rapporto e non sono assoggettate alle preclusioni tipiche del giudizio impugnatorio sugli atti impositivi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.