Cassazione Civile, Ordinanza n. 06262/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una verifica fiscale svolta su una società industriale per più annualità d’imposta, culminata in un processo verbale di constatazione e in diversi avvisi di accertamento. Nel giudizio relativo a uno di tali avvisi, la società aveva ottenuto ragione in primo grado e in appello. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla determinazione del reddito d’impresa e dell’onere probatorio, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l’occultamento di ricavi senza considerare gli indizi valorizzati dall’Ufficio. Con il secondo motivo ha censurato la deducibilità di costi per servizi infragruppo, contestando l’inerenza e la documentazione di un costo di euro 860.000 relativo a un consulente, assumendo che la società non avesse provato il reale apporto del professionista all’attività d’impresa. Con il terzo motivo ha contestato il mancato recupero a tassazione di riserve in sospensione d’imposta non ricostituite a seguito di fusione, assumendo l’erronea applicazione della disciplina dell’art. 172, comma 5, TUIR. Con il quarto motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente in tema di accantonamento fiscalmente deducibile per svalutazione crediti. Con il quinto motivo ha lamentato la violazione della norma sanzionatoria per omessa documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, motivo che però è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato assorbito il quinto, e ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione di merito della CTR è stata dunque annullata limitatamente ai capi censurati e il giudizio dovrà essere riesaminato in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 85, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta ricostruzione dei ricavi d’impresa e l’esistenza di ricavi occultati.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base del potere accertativo fondato su elementi indiziari e presuntivi.
richiamato per il riparto dell’onere della prova nei rapporti tributari e sulla deducibilità dei costi.
richiamato per la valorizzazione delle presunzioni semplici a sostegno della pretesa fiscale.
richiamato per la rilevanza e gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell’accertamento.
la deducibilità dei costi richiede l’inerenza all’attività d’impresa e la prova della concreta destinazione del costo alla produzione del reddito.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
richiamato per contestare la deduzione di costi non inerenti o non documentati.
art. 172, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
le riserve in sospensione d’imposta delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società incorporante se non ricostituite nel suo bilancio, prioritariamente con l’avanzo da fusione.
richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione mancante o meramente apparente integra nullità della sentenza.
richiede una motivazione effettiva della decisione del giudice tributario.
concorre a imporre una motivazione comprensibile e non apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per la denuncia di violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità processuali, tra cui la motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nella ricostruzione del sindacato sulla motivazione nei limiti del minimo costituzionale.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
regola il calcolo forfetario dell’accantonamento deducibile per svalutazione dei crediti commerciali.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
richiamato per la violazione formale relativa a omessa documentazione e registrazione di operazioni non imponibili.
richiamato come base della regolarizzazione della violazione formale da parte della contribuente.
conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel contesto della regolarizzazione della violazione formale.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme e il ricorrente non censura la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio: la censura che mira a rivalutare i fatti è inammissibile.
- Ai fini della deducibilità dei costi d’impresa, il contribuente deve provare l’inerenza del costo all’attività imprenditoriale e la sua concreta destinazione alla produzione del reddito; non è sufficiente un richiamo astratto all’utilità del costo, neppure potenziale o indiretta.
- Nelle operazioni di fusione, le riserve in sospensione d’imposta iscritte nelle società fuse o incorporate devono essere ricostituite nel bilancio della società incorporante; in difetto, esse concorrono a formare il reddito secondo la disciplina dell’art. 172, comma 5, TUIR.
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla in cassazione, quando non consente di individuare la ratio decidendi o si limita ad adesioni apodittiche prive di effettivo confronto con i motivi di gravame.
- Nel processo tributario, il giudice deve confrontarsi con i rilievi specificamente dedotti dall’Ufficio o dal contribuente: una risposta meramente assertiva o riproduttiva della decisione di primo grado non assolve l’obbligo di motivazione.
- rami
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