Cassazione Civile, Ordinanza n. 06217/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con cui l’Amministrazione recuperava a tassazione maggiori redditi in relazione a interessi attivi e somme accreditate su un conto corrente presso un istituto di credito sammarinese. L’Ufficio aveva fatto leva, per le annualità 2009 e 2010, sulla presunzione legale di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, e per il 2008 su una presunzione semplice fondata sui medesimi fatti. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto le impugnazioni, ritenendo plausibile che la contribuente avesse dichiarato in Italia i redditi da lavoro percepiti a San Marino al netto dei rimborsi spese di viaggio e soggiorno, spiegando così la non corrispondenza tra somme dichiarate e movimenti bancari. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse superato la presunzione legale con una mera congettura e che la motivazione si fondasse su una massima di esperienza priva di adeguato supporto probatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 introduce una presunzione relativa di evasione per investimenti e attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali, con prova contraria a carico del contribuente, e che per i fatti anteriori al 2009 tale presunzione non si applica retroattivamente come presunzione sostanziale, pur potendo i medesimi fatti essere utilizzati come presunzioni semplici. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato la documentazione prodotta dalla contribuente circa lo svolgimento di un’attività lavorativa a San Marino, l’assenza di altre fonti di reddito e la plausibile inclusione delle spese rimborsate tra le somme non dichiarate. La Corte ha escluso che si trattasse di una mera congettura e ha osservato che l’Amministrazione mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito probatorio non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese; è stato inoltre precisato che non si applica il doppio contributo unificato trattandosi di pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009
investimenti e attività finanziarie nei cd. “paradisi” fiscali devono presumersi costituiti con redditi sottratti a tassazione, salva la prova contraria
Introduzione di una presunzione relativa di evasione, con onere della prova contraria a carico del contribuente; la Corte ribadisce inoltre la natura sostanziale della disposizione e la sua inapplicabilità retroattiva ai fatti anteriori al 2009 come presunzione legale, ferma la possibilità di utilizzare gli stessi fatti come presunzione semplice.
artt. 2727 c.c.
Richiamato quale parametro delle presunzioni semplici; la Corte esclude che la CTR abbia violato i criteri legali di inferenza presuntiva.
artt. 2729 c.c.
Richiamato per contestare l’uso di presunzioni semplici; la Corte ritiene che l’apprezzamento del giudice di merito non sia meramente congetturale e sia sorretto da dati probatori complessivi.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte esclude che tale riparto sia stato violato, poiché la contribuente ha offerto elementi idonei a superare la presunzione.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel fatto come base del recupero a tassazione mediante accertamento sintetico dei redditi.
Cass. Sez. U, n. 36057/2022
Richiamata per affermare che un errore materiale nella procura alle liti non invalida il mandato se dal contesto risultano elementi sufficienti a riferirlo al giudizio.
Massime di principio
- La presunzione legale di evasione relativa ad attività finanziarie detenute in paradisi fiscali pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare la provenienza lecita e non imponibile delle somme, ma non opera retroattivamente come presunzione sostanziale per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Per i periodi precedenti alla disciplina speciale, i medesimi fatti possono comunque essere valorizzati dall’Ufficio come presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale sia grave, preciso e concordante.
- La valutazione della prova contraria offerta dal contribuente e la ricostruzione della plausibilità delle somme dichiarate appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- Non costituisce violazione delle regole sulle presunzioni l’inferenza, tratta dal complesso del materiale probatorio, secondo cui somme non corrispondenti ai movimenti bancari possano essere spiegate da rimborsi spese connessi all’unica attività lavorativa svolta dal contribuente, quando tale ipotesi sia sorretta da elementi oggettivi e dall’assenza di altre fonti reddituali.
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