Cassazione Civile, Ordinanza n. 06213/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso IRAP per l'anno 2014 chiesto da un avvocato, il quale sosteneva di non essere soggetto a imposta perché non svolgeva l'attività con autonoma organizzazione: aveva infatti corrisposto solo compensi non rilevanti a colleghi avvocati per domiciliazioni in procedimenti fuori Foro e a un commercialista per assistenza contabile e fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che l'Ufficio non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza del presupposto impositivo e che i compensi per domiciliazioni non sono, di per sé, indice di autonoma organizzazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR non si fosse attenuta ai principi in tema di autonoma organizzazione e avesse invertito o comunque mal applicato il riparto dell'onere probatorio, che nei giudizi di rimborso graverebbe interamente sul contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha ribadito che il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP sussiste solo quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture altrui, oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale oltre la soglia di un mero addetto di segreteria o esecutivo. Applicando tali principi alla professione forense, la Corte ha confermato che l'IRAP colpisce la capacità produttiva 'impersonale ed aggiuntiva' derivante da una struttura organizzativa esterna, non il solo lavoro intellettuale del professionista. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che emergevano soltanto compensi, peraltro modesti, corrisposti a domiciliatari e al commercialista, e che l'appello dell'Ufficio non aveva aggiunto elementi idonei a dimostrare il presupposto d'imposta. La decisione impugnata è quindi stata confermata e il ricorso è stato rigettato; le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato poiché la soccombente è una pubblica amministrazione patrocinata dall'Avvocatura generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
individua il presupposto impositivo dell'IRAP, costituito dall'autonoma organizzazione per l'esercizio di attività autonomamente organizzate; il relativo accertamento è riservato al giudice di merito
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997
richiamato come norma che delimita il perimetro soggettivo dell'imposta in relazione alle attività professionali
invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata violazione della regola probatoria, poiché il giudizio di merito si è concentrato sulla sufficienza degli elementi allegati dall'Ufficio a contrastare il quadro fattuale emerso
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste solo se il professionista sia responsabile dell'organizzazione e non operi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, oppure utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un supporto meramente esecutivo o di segreteria.
- Nelle professioni liberali l'imposta colpisce la capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto alla preparazione e al lavoro personale del professionista, cioè il quid pluris generato da una struttura organizzativa esterna.
- In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla ricorrenza o meno dell'autonoma organizzazione, se tale accertamento sia sorretto da motivazione e coerente con gli elementi risultanti in causa.
- I compensi corrisposti da un avvocato a colleghi per domiciliazioni e a un commercialista per assistenza contabile e fiscale non sono, di per sé, indicativi dell'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, ove non emergano ulteriori elementi organizzativi rilevanti.
- Nel giudizio di rimborso IRAP la censura sulla ripartizione dell'onere della prova non può essere accolta quando il giudice di merito abbia correttamente verificato l'idoneità degli elementi di appello a scalfire il quadro fattuale già accertato nei gradi precedenti.
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