Cassazione Civile, Ordinanza n. 06216/2025 del 09/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione imposte di registro e ipocatastali relative alla compravendita di tre fabbricati, contestando il riconoscimento dell’agevolazione prevista per i terreni agricoli e i fabbricati rurali/strumentali. Nei giudizi di merito la società acquirente aveva ottenuto l’annullamento dell’avviso, con conferma in appello, sul presupposto che i fabbricati fossero strumentali all’attività agricola esercitata dai soci, proprietari di terreni confinanti, e che non fosse necessaria l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della l. n. 604/1954, art. 1, e del d.l. n. 557/1993, art. 9, sostenendo che, essendo stati acquistati solo fabbricati e non anche il fondo, mancava la contestualità richiesta dalla disciplina agevolativa; con il secondo ha denunciato violazione delle stesse norme e di varie disposizioni del codice civile, censurando l’attribuzione della strumentalità dei fabbricati a terreni di proprietà dei soci e non della società acquirente, in contrasto con l’autonomia soggettiva della società di persone e con il requisito della riferibilità oggettiva dell’agevolazione al soggetto acquirente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, ha accolto congiuntamente i due motivi dell’Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR. Decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti contro l’avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la parte controricorrente e l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia.
Norme richiamate
l. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1
La disciplina agevolativa richiede la verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma; la Corte esclude che la strumentalità del fabbricato possa essere riferita a un fondo non acquistato dal soggetto che invoca l’agevolazione.
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133
Richiamato per la nozione di ruralità/strumentalità del fabbricato, ma la Corte afferma che tale requisito deve essere imputabile al bene e al soggetto acquirente agevolato, non a terreni in proprietà di terzi.
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1
Serve a individuare i requisiti soggettivi dell’imprenditore agricolo professionale e delle società agricole; la soggettività della società non si identifica automaticamente con quella del socio persona fisica.
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4
È la disposizione agevolativa applicata al caso concreto per l’acquisto dei fabbricati, ma la sua operatività presuppone la riferibilità dei requisiti al soggetto beneficiario.
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, artt. 1, commi 4 e 5-ter, e 2, commi 4 e 4-bis
La Corte richiama queste disposizioni per affermare che sono agevolabili sia gli acquisti della società qualificata IAP sia quelli della persona fisica in possesso della medesima qualifica, ma sempre con requisiti oggettivi e soggettivi riferiti al medesimo soggetto acquirente.
l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, comma 8
È richiamata per affermare che l’agevolazione in esame è applicabile ratione temporis sino al 31 dicembre 2009.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere l’autonoma soggettività della società di persone rispetto ai soci.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sull’imputazione della strumentalità ai soci anziché alla società.
Richiamato dalla ricorrente; non incide in modo autonomo sulla ratio decidendi espressa, ma nel novero delle norme invocate contro la sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’autonomia della società di persone.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto argomentativo.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto argomentativo.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non sviluppa un autonomo principio su tale norma.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non sviluppa un autonomo principio su tale norma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la deduzione dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nei benefici fiscali per l’acquisto di beni agricoli o fabbricati rurali, i requisiti oggettivi e soggettivi devono essere riferiti al soggetto che chiede l’agevolazione e al bene oggetto del trasferimento; non è sufficiente un collegamento funzionale con beni appartenenti a terzi.
- La società di persone, pur priva di personalità giuridica, è un distinto centro di imputazione di rapporti e non si identifica automaticamente con i singoli soci: la qualifica agricola del socio non si trasferisce meccanicamente alla società se la norma pretende un requisito soggettivo in capo all’acquirente.
- Quando la norma agevolativa richiede la contestualità o la coerenza tra acquisto del fondo e fabbricato strumentale, tale nesso non può essere costruito su terreni non acquistati dall’ente che beneficia dell’agevolazione.
- In sede di legittimità, l’eccezione di inammissibilità è infondata se le censure, pur veicolate come violazioni di legge, investono effettivamente i presupposti giuridici dell’agevolazione e la corretta applicazione della disciplina al thema decidendum.
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