Cassazione Civile, Ordinanza n. 22249/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva rideterminato ai fini IRPEF il maggior reddito di una contribuente per l'anno d'imposta 1999, sulla base di elementi di natura bancaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, aveva poi accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: violazione o falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 41 d.P.R. n. 917 del 1986; violazione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973; violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in combinato disposto con l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. La contribuente non ha svolto difese in sede di legittimità. In via preliminare, la Corte ha preso atto che il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente avverso la medesima sentenza era stato definito con decreto di estinzione del processo per definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che il separato ricorso per cassazione proposto dalla contribuente contro la stessa sentenza era stato già definito con decreto di estinzione del processo per definizione agevolata della controversia tributaria; tale provvedimento ha contenuto decisorio ed è suscettibile di giudicato. Poiché il decreto non era stato opposto nei termini dall'Amministrazione, si è formato il giudicato sulla definizione del giudizio relativo al ricorso della contribuente, con conseguente venir meno dell'interesse dell'Agenzia a coltivare il proprio ricorso avverso la medesima sentenza. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, perché la contribuente non si è difesa. Ha infine precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del potere dell'Ufficio di utilizzare elementi bancari ai fini dell'accertamento del maggior reddito imponibile
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
invocato dalla ricorrente come norma violata nel quadro dell'accertamento sintetico
richiamato dalla ricorrente quale disposizione asseritamente violata in tema di determinazione del reddito
invocato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nella contestazione dell'accertamento tributario
richiamato in combinato con la disciplina dell'accertamento bancario e delle presunzioni
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, commi 8, 9, 10 e 13
richiamato con riferimento alla definizione agevolata della controversia tributaria e all'effetto estintivo del processo
norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne esclude l'applicazione nel caso di specie per la qualità soggettiva della parte soccombente
Cass. n. 26437 del 2018
richiamata per il principio secondo cui i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per definizione agevolata hanno contenuto decisorio e sono suscettibili di giudicato
Massime di principio
- Quando, in una controversia tributaria pendente in cassazione, la stessa sentenza sia stata già colpita da un provvedimento definitivo di estinzione del processo per definizione agevolata di un diverso ricorso avverso la medesima decisione, si forma un giudicato idoneo a far venir meno l'interesse della parte a coltivare l'impugnazione residua.
- Il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata della lite tributaria ha contenuto decisorio e, se non tempestivamente opposto, passa in giudicato.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, a prescindere dall'esame dei motivi di merito proposti.
- In assenza di attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, soccombenti nel giudizio, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, quando opera la prenotazione a debito.
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