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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22249/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva rideterminato ai fini IRPEF il maggior reddito di una contribuente per l'anno d'imposta 1999, sulla base di elementi di natura bancaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, aveva poi accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: violazione o falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 41 d.P.R. n. 917 del 1986; violazione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973; violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in combinato disposto con l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. La contribuente non ha svolto difese in sede di legittimità. In via preliminare, la Corte ha preso atto che il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente avverso la medesima sentenza era stato definito con decreto di estinzione del processo per definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, divenuto definitivo per mancata impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che il separato ricorso per cassazione proposto dalla contribuente contro la stessa sentenza era stato già definito con decreto di estinzione del processo per definizione agevolata della controversia tributaria; tale provvedimento ha contenuto decisorio ed è suscettibile di giudicato. Poiché il decreto non era stato opposto nei termini dall'Amministrazione, si è formato il giudicato sulla definizione del giudizio relativo al ricorso della contribuente, con conseguente venir meno dell'interesse dell'Agenzia a coltivare il proprio ricorso avverso la medesima sentenza. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, perché la contribuente non si è difesa. Ha infine precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, in una controversia tributaria pendente in cassazione, la stessa sentenza sia stata già colpita da un provvedimento definitivo di estinzione del processo per definizione agevolata di un diverso ricorso avverso la medesima decisione, si forma un giudicato idoneo a far venir meno l'interesse della parte a coltivare l'impugnazione residua.
  • Il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata della lite tributaria ha contenuto decisorio e, se non tempestivamente opposto, passa in giudicato.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, a prescindere dall'esame dei motivi di merito proposti.
  • In assenza di attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, soccombenti nel giudizio, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, quando opera la prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

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