Cassazione Civile, Ordinanza n. 33704/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di indagini bancarie l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2006, maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA nei confronti del contribuente. In primo grado il ricorso contro l'atto impositivo era stato accolto solo in parte: la CTP aveva ritenuto legittimo l'accertamento ma aveva escluso le sanzioni, valorizzando la tesi secondo cui i movimenti contestati sarebbero stati riconducibili al padre del contribuente, munito di delega di firma e autore dell'utilizzo personale dei conti del figlio. In appello sia il contribuente sia l'Ufficio avevano impugnato la decisione; la CTR aveva invece confermato la pretesa fiscale e ribaltato il capo sulle sanzioni, ritenendole dovute. In Cassazione il contribuente ha proposto sette motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato denuncia penale, perizia grafotecnica e documentazione bancaria che avrebbero dimostrato la riferibilità dei movimenti al padre; (2) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata applicazione dell'onere della prova, sostenendo che dovesse essere il Fisco a provare il credito; (4) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 perché la CTR avrebbe acriticamente aderito all'Ufficio; (5) nullità per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, in relazione alla statuizione sulle sanzioni; (6) violazione delle medesime norme processuali; (7) violazione dell'art. 5 d.lgs. 472/1997 per l'asserita insussistenza della responsabilità sanzionatoria del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo per effetto dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché la sentenza di appello aveva confermato la decisione di primo grado sul merito; ha ritenuto inammissibile anche il secondo, perché la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella mera contestazione della valutazione delle prove. Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti/inquadrati come inammissibili o infondati, poiché la CTR aveva correttamente applicato la presunzione legale derivante dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 e il contribuente non aveva offerto prova analitica idonea a vincerla per ciascuna movimentazione. I motivi sulle sanzioni sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha rilevato che l'osservazione della CTR sull'ultrapetizione del primo giudice era un mero incidenter e non una ratio decisoria, mentre la statuizione di merito aveva autonomamente giustificato la debenza delle sanzioni; anche il settimo motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva solo a riproporre una diversa lettura dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado"
esclude la deducibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado nel merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è di appello confermativa della decisione di primo grado nei casi previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
la violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, ma solo per l'utilizzo di prove non dedotte o fuori dei limiti legali.
la violazione può essere denunciata solo se il giudice abbia attribuito valore di piena prova a elementi valutabili liberamente o abbia disatteso prove legali, non per criticare la valutazione delle prove.
in tema di accertamenti bancari opera la presunzione legale a favore dell'Erario; il contribuente deve fornire prova liberatoria analitica per ciascuna operazione contestata.
le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale di maggior reddito imponibile, superabile solo con prova analitica specifica del contribuente.
insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973, prevede la presunzione legale in favore dell'erario nelle indagini bancarie in materia IVA.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'accertamento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
la censura di ultrapetizione è stata ritenuta priva di decisività perché il riferimento della CTR all'ultrapetizione del primo giudice era solo incidentale.
richiamato in relazione alla dedotta ultrapetizione e alle preclusioni nel processo tributario, ma senza esito favorevole al ricorrente.
la Corte non ha accolto la censura sulla responsabilità per sanzioni, ritenendo che essa mirasse solo a contestare in fatto la riferibilità delle operazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie da indagini bancarie, gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 operano come presunzioni legali in favore dell'Amministrazione finanziaria, senza necessità dei requisiti delle presunzioni semplici; il contribuente può vincerle solo con prova analitica e specifica riferita a ciascun movimento.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte o di errata attribuzione di efficacia di prova legale.
- Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- L'eventuale richiamo del giudice di merito a un profilo di ultrapetizione del primo giudice è irrilevante se non costituisce la ratio decidendi, restando ferma la statuizione adottata nel merito su una diversa autonoma motivazione.
- In tema di sanzioni tributarie, la contestazione della responsabilità del contribuente deve confrontarsi con l'accertamento in fatto della riferibilità delle operazioni: se tale accertamento è sorretto da motivazione congrua e non scalfito da prova liberatoria, la sanzione resta dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33678/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33680/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33682/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33683/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33686/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33688/2023 del 04/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →