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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26517/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio presupposto. In sede di opposizione al decreto monitorio, la Corte d'appello aveva parzialmente accolto la domanda, riconoscendo un indennizzo complessivo di euro 2.000,00 per una durata irragionevole di 4 anni, oltre interessi, e aveva liquidato le spese del procedimento. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) ha contestato la individuazione del termine di ragionevole durata del giudizio di equa riparazione, sostenendo che fosse di un anno e non di un anno e sei mesi; 2) e 3) ha censurato il mancato riconoscimento dell'incremento del 20% dell'importo base per ciascun anno o frazione superiore ai sei mesi oltre il terzo anno di ritardo, deducendo anche vizi di motivazione; 4) ha contestato il mancato rimborso di un euro per commissione bancaria tra gli esborsi del procedimento monitorio; 5) ha censurato la compensazione parziale delle spese, sostenendo che l'opposizione fosse integralmente fondata; 6) ha dedotto vizi motivazionali sulla liquidazione dei compensi; 7) ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius nella liquidazione delle spese della fase monitoria; 8) ha contestato la liquidazione dei compensi in misura inferiore ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi e il settimo, ha dichiarato assorbito il sesto motivo e ha accolto l'ottavo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di merito in euro 1.233,70 per compensi ed euro 287,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. L'indennizzo di euro 2.000,00 riconosciuto in appello è rimasto fermo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata, il termine di ragionevolezza del procedimento presupposto va determinato in coerenza con i criteri elaborati dalla giurisprudenza interna e convenzionale; per il giudizio promosso per ottenere l'indennizzo la durata del grado di merito non può eccedere un anno e quella della fase esecutiva sei mesi e cinque giorni.
  • L'incremento del 20% sull'importo base dell'indennizzo, previsto per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi di ritardo successivi al terzo, presuppone che il ritardo ecceda la soglia temporale considerata dalla norma; non può essere invocato al di fuori di tale presupposto.
  • L'errore nella mera quantificazione degli esborsi già sostenuti dalla parte vittoriosa non dà luogo, di regola, a ricorso per cassazione, ma va emendato mediante il procedimento di correzione previsto dall'art. 287 c.p.c.
  • Nell'opposizione al decreto ex L. n. 89 del 2001 non si introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase del medesimo procedimento a contraddittorio pieno; le spese vanno quindi liquidate con riferimento all'intera vicenda processuale e secondo il criterio della soccombenza complessiva.
  • La liquidazione dei compensi professionali non può essere effettuata al di sotto dei minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore della causa; se il giudice liquida importi inferiori, la statuizione sulle spese è erronea e va corretta anche d'ufficio in sede di legittimità quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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