Cassazione Civile, Ordinanza n. 26517/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio presupposto. In sede di opposizione al decreto monitorio, la Corte d'appello aveva parzialmente accolto la domanda, riconoscendo un indennizzo complessivo di euro 2.000,00 per una durata irragionevole di 4 anni, oltre interessi, e aveva liquidato le spese del procedimento. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) ha contestato la individuazione del termine di ragionevole durata del giudizio di equa riparazione, sostenendo che fosse di un anno e non di un anno e sei mesi; 2) e 3) ha censurato il mancato riconoscimento dell'incremento del 20% dell'importo base per ciascun anno o frazione superiore ai sei mesi oltre il terzo anno di ritardo, deducendo anche vizi di motivazione; 4) ha contestato il mancato rimborso di un euro per commissione bancaria tra gli esborsi del procedimento monitorio; 5) ha censurato la compensazione parziale delle spese, sostenendo che l'opposizione fosse integralmente fondata; 6) ha dedotto vizi motivazionali sulla liquidazione dei compensi; 7) ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius nella liquidazione delle spese della fase monitoria; 8) ha contestato la liquidazione dei compensi in misura inferiore ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi e il settimo, ha dichiarato assorbito il sesto motivo e ha accolto l'ottavo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di merito in euro 1.233,70 per compensi ed euro 287,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. L'indennizzo di euro 2.000,00 riconosciuto in appello è rimasto fermo.
Norme richiamate
art. 2, commi 2-bis e 2-quater, L. 24 marzo 2001, n. 89
la durata ragionevole del processo di equa riparazione va misurata secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza; per il giudizio di merito non può eccedere un anno, mentre per la fase esecutiva il termine è di sei mesi e cinque giorni
art. 2-bis, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89
per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di ritardo successivi al terzo
l'incremento percentuale del 20% opera solo rispetto al ritardo oltre il terzo anno, presupponendo una durata irragionevole superiore a tale soglia
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità/motivazione apparente, ma i relativi motivi sono stati rigettati o assorbiti
richiamato in tema di sufficienza della motivazione del provvedimento
art. 111 Cost.
richiamato sia per il canone di motivazione dei provvedimenti sia per i parametri del giusto processo
art. 6 Convenzione EDU
usato come parametro convenzionale per la ragionevole durata del processo
le spese seguono la soccombenza sull'intera vicenda processuale
la compensazione parziale delle spese è stata ritenuta corretta in presenza di accoglimento solo parziale
non consente di invocare il divieto di reformatio in peius nella fase di opposizione ex L. n. 89 del 2001
art. 30, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione agli esborsi del procedimento monitorio
art. 13, comma 10, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato in materia di liquidazione dei compensi professionali
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la liquidazione delle spese non può scendere sotto i minimi tariffari previsti
art. 221, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77
richiamato nel motivo relativo agli esborsi telematici
l'errore nella liquidazione delle spese vive va corretto con il procedimento di correzione e non con ricorso per cassazione
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
l'opposizione al decreto non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento
richiamato per la determinazione del compenso professionale entro i parametri tariffari
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
richiamato in tema di liquidazione dei compensi
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato per la disciplina dei compensi professionali
artt. 10, 112, 329, 333, 334, 342 c.p.c.
richiamati nel motivo sulla liquidazione delle spese e sul preteso divieto di reformatio in peius
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata, il termine di ragionevolezza del procedimento presupposto va determinato in coerenza con i criteri elaborati dalla giurisprudenza interna e convenzionale; per il giudizio promosso per ottenere l'indennizzo la durata del grado di merito non può eccedere un anno e quella della fase esecutiva sei mesi e cinque giorni.
- L'incremento del 20% sull'importo base dell'indennizzo, previsto per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi di ritardo successivi al terzo, presuppone che il ritardo ecceda la soglia temporale considerata dalla norma; non può essere invocato al di fuori di tale presupposto.
- L'errore nella mera quantificazione degli esborsi già sostenuti dalla parte vittoriosa non dà luogo, di regola, a ricorso per cassazione, ma va emendato mediante il procedimento di correzione previsto dall'art. 287 c.p.c.
- Nell'opposizione al decreto ex L. n. 89 del 2001 non si introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase del medesimo procedimento a contraddittorio pieno; le spese vanno quindi liquidate con riferimento all'intera vicenda processuale e secondo il criterio della soccombenza complessiva.
- La liquidazione dei compensi professionali non può essere effettuata al di sotto dei minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore della causa; se il giudice liquida importi inferiori, la statuizione sulle spese è erronea e va corretta anche d'ufficio in sede di legittimità quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26490/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26491/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26492/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26493/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26496/2023 del 14/09/2023
- ordinanza_civile · 14 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26497/2023 del 14/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →