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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26491/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di un immobile sito in Latina, costituito da fabbricato e terreno. In primo grado la domanda era stata rigettata perché il giudice aveva ritenuto che il bene appartenesse all'Opera Nazionale Combattenti, poi trasferita ex lege alla Regione Lazio, e che gli attori fossero meri detentori in forza di un contratto di locazione stipulato nel 1962 con il Comune di Latina, non possessori utili ai fini dell'usucapione. In appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto, valorizzando la produzione del contratto di affitto del 1962 e delle quietanze di pagamento di indennità di occupazione, ammesse come nuovi documenti perché il giudizio di primo grado era stato pubblicato prima dell'11 settembre 2012. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità per violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'O.N.C.; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita inammissibilità in appello dei nuovi documenti; 3) violazione dell'art. 1158 c.c. per avere la Corte escluso il possesso e quindi l'usucapione sulla base di prove ritenute illegittimamente acquisite, sostenendo inoltre che i pagamenti riguardavano indennità di occupazione e non canoni di locazione e che non vi fosse prova di interversione del possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha escluso il litisconsorzio necessario nei confronti dell'O.N.C. perché non risultava una titolarità esclusiva di quel soggetto e comunque la normativa richiamata aveva trasferito i beni immobiliari alle Regioni. Ha ritenuto corretta l'applicazione del vecchio testo dell'art. 345 c.p.c., poiché la riforma del 2012 si applica alle impugnazioni relative a sentenze di primo grado pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'11 settembre 2012, mentre la sentenza di primo grado era del 17 aprile 2012. Ha infine confermato che, una volta ammessa la documentazione, il rapporto era di mera detenzione e non di possesso, e che l'assenza di prova dell'interversione del possesso e la qualificazione dei pagamenti come indennità di occupazione erano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'ente indicato dai ricorrenti, perché la controversia non riguarda una titolarità esclusiva del bene in capo a tale soggetto.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel regime applicabile ratione temporis, la produzione di nuovi documenti in appello era consentita secondo il previgente criterio dell'indispensabilità; la riforma del 2012 non si applicava al caso concreto.

  • art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83

    La disciplina transitoria non ricomprende la modifica dell'art. 345 c.p.c.; pertanto la nuova restrizione alla produzione di nuove prove opera solo per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    La data rilevante per l'applicazione del nuovo art. 345 c.p.c. è quella di pubblicazione della sentenza di primo grado successiva all'11 settembre 2012.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione presuppone il possesso utile del bene; la mera detenzione derivante da rapporto obbligatorio esclude il compimento del possesso ad usucapionem in assenza di interversione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'usucapione, il giudice deve distinguere tra possesso e detenzione: la disponibilità del bene in forza di un rapporto obbligatorio di godimento esclude, di regola, il possesso utile, salvo prova rigorosa di un'interversione del possesso.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento sull'attendibilità, concludenza e idoneità delle prove appartiene al giudice di merito.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario verso il soggetto che, secondo la prospettazione della parte, sarebbe proprietario del bene, se la controversia non verte su una titolarità esclusiva incompatibile con la posizione delle altre parti e se la normativa trasferisce il bene ad altro ente.
  • La disciplina dell'art. 345 c.p.c. in tema di nuovi documenti in appello si applica in base al tempus regit actum: per le sentenze di primo grado pubblicate prima dell'11 settembre 2012 continua a valere il previgente regime dell'indispensabilità della prova nuova.
  • La qualificazione di pagamenti come canoni o indennità di occupazione, e la verifica dell'interversione del possesso, sono tipicamente accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveLitisconsorzio necessarioPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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