Cassazione Civile, Ordinanza n. 26497/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un socio di cooperativa, assunto come impiegato-fisioterapista, aveva ricevuto una contestazione disciplinare per avere diffuso una lettera dal contenuto ritenuto denigratorio verso la cooperativa e per avere attribuito agli organi interni condotte scorrette nella gestione e nel reclutamento del personale. Dopo le giustificazioni rese, il consiglio di amministrazione deliberava la sua esclusione dalla compagine sociale, con conseguente cessazione del rapporto mutualistico di lavoro. Il lavoratore impugnava la delibera chiedendone la revoca, la reintegrazione nella qualità di socio e nelle mansioni, il pagamento delle spettanze maturate e il risarcimento del danno. In appello la domanda veniva rigettata. In cassazione il ricorrente articolava nove motivi, deducendo in sostanza: violazione del diritto di critica e della libertà di manifestazione del pensiero; legittimo esercizio del potere del socio di segnalare abusi nella cooperativa; violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare; dedotta discriminazione per convinzioni personali; mancata prova della giusta causa e conseguente applicabilità della reintegra; omessa pronuncia e violazione del contraddittorio per il mancato esame delle richieste istruttorie; erronea declaratoria di tardività delle eccezioni relative a previsioni regolamentari interne sulla sospensione e sulla cessazione del rapporto; omessa pronuncia sulla mancata comunicazione formale di cessazione del rapporto. La cooperativa resistiva eccepiva l'inammissibilità dei motivi, sostenendo che il ricorso mirasse in realtà a rivalutare i fatti già accertati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o nullità processuali, tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d'appello. In particolare, la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano accertato che il ricorrente aveva diffuso all'esterno della cooperativa espressioni fortemente denigratorie, animate da intenti personali e non riconducibili a una legittima critica, e che molte doglianze introducevano questioni nuove o erano formulate in modo generico e non autosufficiente. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e degli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti di causa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le doglianze di nullità processuale richiedono specificità e autosufficienza; non possono risolversi in contestazioni generiche o in critiche alla ricostruzione fattuale.
Le eccezioni e questioni nuove introdotte per la prima volta in appello sono inammissibili.
La proporzionalità della sanzione disciplinare è questione che, nel caso concreto, non poteva essere riproposta in cassazione se non era stata validamente devoluta e si fondava su una diversa lettura dei fatti.
Le doglianze relative alle garanzie procedimentali disciplinari sono state ritenute inammissibili perché nuove o comunque non dedotte in modo rituale nei gradi di merito.
La dedotta discriminazione è stata ritenuta genericamente allegata e non sorretta da elementi fattuali specifici.
La ripartizione dell'onere probatorio sulla giusta causa non può essere dedotta in cassazione per sovvertire l'accertamento di merito.
La richiesta di reintegra è stata ritenuta non scrutinabile perché presupponeva una diversa qualificazione dei fatti e della legittimità del recesso.
Invocato dal ricorrente in relazione all'esercizio del diritto di critica e di segnalazione, ma la Corte ha escluso che la condotta accertata integrasse un legittimo esercizio di quel diritto.
Richiamato dal ricorrente per affermare il diritto del socio lavoratore a partecipare alla gestione della cooperativa, ma la Corte ha ritenuto che il caso concreto non consentisse di sovvertire gli accertamenti di merito.
artt. 36, 37, 38 e 39 regolamento interno della cooperativa
Le relative questioni sono state dichiarate inammissibili o non scrutinabili per tardività, genericità o contrasto con gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.
Nel rito del lavoro l'ammissione di nuovi mezzi istruttori in appello rientra nei poteri discrezionali del giudice ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legge o motivazionale consentito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se richiede una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il diritto di critica del socio-lavoratore e la facoltà di segnalare disfunzioni interne non coprono espressioni denigratorie, attribuzioni di connivenze interne o comunicazioni rivolte a soggetti estranei all'organizzazione quando il contenuto e il tono della missiva eccedano la legittima denuncia di irregolarità.
- Le questioni nuove, se introdotte solo in appello o tardivamente in primo grado, sono inammissibili; in cassazione non possono essere rivalutate sotto forma di errori di diritto se la loro deduzione presuppone un diverso thema decidendum non ritualmente introdotto.
- Le censure di nullità processuale o di omessa pronuncia devono essere specifiche e autosufficienti: chi le propone deve indicare puntualmente il contenuto delle prove omesse, la loro decisività e il nesso causale tra l'errore processuale lamentato e la decisione finale.
- L'accertamento della sussistenza della giusta causa o della gravità dell'inadempimento disciplinare è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e giuridicamente corretta.
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